Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36877 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
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RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 01/11/2023, per quanto qui di interesse, ha parzialmente riformato la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Napoli, emessa il 18/01/2022, dichiarando non doversi procedere nei confronti del ricorrente COGNOME NOME in ordine al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione e confermando nel resto la condanna per i reati ascritti.
COGNOME NOME, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod . proc. pen.
2.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione all’art.416-bis.1, comma terzo, cod.pen. in considerazione dell’omessa concessione nella massima estensione dell’attenuante speciale citata tenuto conto delle caratteristiche della intrapresa collaborazione processuale.
2.2. GLYPH Violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod.pen. in considerazione della omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
2.3. GLYPH Violazione di norme processuali in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. in presenza di contrasto tra dispositivo e la motivazione della sentenza; la Corte di appello ha dichiarato prescritto il reato di cui al capo b) con rideterminazione della pena per il capo a) nella misura di anni due e mesi otto di reclusione, mentre nel dispositivo dopo aver dichiarato la prescrizione ha confermato nel resto la condanna.
Il AVV_NOTAIO generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
Il primo e secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente attesa la critica proposta avverso la determinazione del trattamento sanzionatorio quanto al regime circostanziale. I motivi non solo non sono consentiti in quanto del tutto reiterativi rispetto ai motivi di appello, ma si caratterizzano anche per aspecificità sia per l’omesso confronto con la motivazione, che per la loro formulazione.
In tal senso, occorre osservare che con il primo motivo di ricorso si è congiuntamente lamentata la violazione di legge e il vizio della motivazione in ogni sua forma. Deve essere ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma l, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, COGNOME, Rv. 264535-01; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME ed NOME, Rv. 263541-01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, COGNOME ed NOME, Rv. 251528-01, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037-01). In tal senso, si è sottolineato come sia onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’innpugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, Sentenza n. 38676 del 24/05/2019, NOME, Rv. 277518°1). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo di ricorso è poi del tutto reiterativo in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha espresso specifiche considerazioni in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravità della condotta posta in essere, la portata
e offensività della stessa in assenza di NOME elementi positivamente valorizzabili, non potendo essere ritenuta tale la collaborazione prestata dal ricorrente (pag.7). Deve essere sul tema ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 26060801). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).
Entrambi i motivi di ricorso sono poi manifestamente infondati in diritto, attesa la assenza di qualsiasi forma di illegalità della pena o irragionevolezza nella scelta effettuata quanto alla dosimetria della pena anche in relazione al trattamento circostanziale. Difatti, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142-01).
Il terzo motivo di ricorso non è consentito, atteso il difetto di interesse del ricorrente, correttamente evidenziato dal AVV_NOTAIO generale nelle proprie conclusioni, attesa la pronuncia da parte della Corte di appello di ordinanza di correzione errore materiale, con rideterminazione della pena in senso conforme a quanto evidenziato in motivazione tenuto conto della pronuncia di estinzione per prescrizione quanto al capo b).
Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 Luglio 2024.