Ricorso Inammissibile in Cassazione: La Genericità dei Motivi Porta alla Condanna
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si discute più se i fatti siano andati in un modo o in un altro, ma solo se la legge sia stata applicata correttamente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando un ricorso non rispetta questi paletti, risultando in un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un uomo condannato per truffa che ha visto la sua impugnazione respinta perché i motivi erano troppo generici e basati sui fatti.
Il Contesto Processuale
La vicenda giudiziaria inizia con una condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. I giudici di merito, sia in prima che in seconda istanza, avevano ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato sulla base di una pluralità di elementi, tra cui le dichiarazioni della persona offesa, considerate pienamente attendibili. Nonostante la cosiddetta “doppia conforme”, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi.
Le Ragioni del Ricorso Respinte dalla Corte
L’appellante ha cercato di smontare la sentenza di condanna lamentando principalmente tre aspetti:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Contestava la valutazione della sua responsabilità penale e l’attendibilità della vittima, chiedendo di fatto alla Cassazione una nuova valutazione delle prove.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si doleva del fatto che i giudici non avessero ridotto la pena riconoscendo le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
3. Eccessività della pena: Riteneva la sanzione sproporzionata, in violazione dei criteri di determinazione della pena (art. 133 c.p.) e delle norme sul reato continuato (art. 81 c.p.).
Tuttavia, nessuno di questi motivi ha superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e precisa, che ribadisce principi fondamentali del processo penale. Vediamo perché ogni motivo è stato respinto.
Il primo motivo è stato giudicato “aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto”. La Cassazione non è un terzo grado di merito; non può rileggere le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria. In questo caso, le sentenze di primo e secondo grado erano logiche, coerenti e ben argomentate (la cosiddetta “doppia conforme”), rendendo la doglianza dell’imputato un mero tentativo, non consentito, di ottenere una nuova analisi dei fatti.
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati bollati come “generici”. Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano correttamente giustificato il loro diniego sulla base di elementi concreti: la significativa capacità criminale dell’imputato, i suoi numerosi precedenti penali (anche specifici per lo stesso tipo di reato) e l’intensità del dolo. Il ricorrente, invece, non aveva fornito argomenti critici specifici contro questa motivazione.
Allo stesso modo, la lamentela sull’eccessività della pena è stata considerata una mera affermazione apodittica, priva di elementi a sostegno. I giudici avevano adeguatamente motivato sia la pena base sia gli aumenti per la continuazione, tenendo conto della gravità della condotta e dei precedenti dell’imputato.
Conclusioni: La Lezione sulla Specificità del Ricorso
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione. La battaglia in sede di legittimità si vince sul diritto, non sui fatti. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi generici, ripetitivi o che mirano a una rivalutazione del merito. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile formulare censure specifiche, puntuali e giuridicamente fondate, che evidenzino un’errata applicazione della legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di questi requisiti, il ricorso non solo sarà respinto, ma comporterà anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, si basano su questioni di fatto già valutate nei gradi precedenti, o non rispettano i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, come quelli indicati nell’art. 581 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e la credibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o l’attendibilità dei testimoni, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36275 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36275 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 640 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla ritenuta attendibilità della persona offesa è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pagg. 8 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato, inoltre, che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all’accusa da parte della vittima (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto al ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato che i giudici di merito hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la significativa capacità criminale del ricorrente desumibile dai numerosi precedenti penali, anche specifici, e dall’intensità del dolo, nonché l’assenza di elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 9 della sentenza di primo grado);
rilevato che l’ulteriore doglianza con cui il ricorrente ha chiesto l’esclusione della recidiva è del tutto generica perché priva dei requisiti prescritti dall’a 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 81 e 133 ‘cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale è generico e non consentito in sede di legittimità. La Corte di merito, con motivazione sintetica ma esente da illogicità, ha ritenuta congrua e corretta la determinazione di una pena superiore al minimo edittale e la dettagliata determinazione dei contenuti aumenti a titolo di continuazione in considerazione dei numerosi precedenti, anche specifici del ricorrente (vedi pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 11 della sentenza di primo grado). La replica contenuta nel ricorso si limita a lamentare l’eccessività della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione senza fornire elementi a sostegno di tale apodittica affermazione con conseguente genericità della doglianza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.