Ricorso inammissibile per motivi generici: l’analisi della Cassazione
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per un atto che non rispetta i requisiti di legge, impedendo al giudice di esaminarne il merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di impugnazione possa condurre a tale esito, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un procedimento penale per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del Codice Penale. L’imputato, dopo la condanna in secondo grado emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, basando la propria difesa su due argomenti principali.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente contestava la sentenza d’appello su due fronti:
1. Critica alla valutazione della capacità di intendere e volere: Il primo motivo di ricorso si appuntava contro le argomentazioni della Corte d’Appello relative alla sua piena capacità mentale al momento del fatto. Tuttavia, la critica veniva formulata in termini generali, senza indicare specificamente quali passaggi della motivazione della sentenza impugnata fossero errati o illogici.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Il secondo motivo lamentava la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena. Anche in questo caso, la doglianza era presentata in modo generico, senza confrontarsi puntualmente con la specifica motivazione che la Corte d’Appello aveva fornito sul punto.
La Decisione: Le ragioni di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato entrambi i motivi e li ha ritenuti entrambi viziati da genericità. Questa valutazione ha portato a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Esaminiamo nel dettaglio il ragionamento della Suprema Corte.
Le Motivazioni
La Corte ha osservato che il primo motivo era manifestamente generico. Il ricorrente non aveva specificato le ragioni della sua critica contro quella che la Cassazione definisce ‘ampia motivazione’ della sentenza di secondo grado sulla capacità di intendere e volere. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma deve individuare con precisione il vizio logico o giuridico della decisione che si contesta.
Allo stesso modo, anche il secondo motivo è stato giudicato generico. La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione specifica per negare le attenuanti generiche. Il ricorrente, nel suo atto, non ha adeguatamente contestato tali argomentazioni, limitandosi a riproporre la richiesta senza un confronto critico con la decisione dei giudici di merito. In sostanza, per la Cassazione, non è sufficiente lamentarsi di una decisione; è necessario spiegare perché quella decisione sia sbagliata, dialogando con le ragioni che la sostengono.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la condanna di secondo grado è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo. È un requisito essenziale che garantisce la serietà dell’impugnazione e permette al giudice di concentrarsi sui reali punti di controversia, evitando di dover esaminare critiche vaghe e non circostanziate. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: un ricorso efficace è un ricorso specifico, dettagliato e puntuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati sono stati ritenuti ‘generici’ dalla Corte di Cassazione. Il ricorrente non ha specificato in modo dettagliato le ragioni della sua critica contro la sentenza della Corte d’Appello.
Quali erano i motivi presentati dal ricorrente?
I motivi del ricorso erano due: il primo criticava la motivazione della sentenza d’appello sulla capacità di intendere e volere dell’imputato; il secondo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35975 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME, nei cui confronti si procede per il reato di cui all’art. 385 cp;
rilevato che il primo motivo è generico, non specificando il ricorrente le ragioni della critica all’ampia motivazione della sentenza di secondo grado resa in ordine alla capacità di intendere e volere (pg.3-4);
rilevato che altrettanto generica è la doglianza concernente il mancato riconoscimento delle generiche, nonostante la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle mende.
Così deciso 11 14 GLYPH 20Z4