Ricorso inammissibile: la decisione della Cassazione
Presentare un’impugnazione in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma affinché sia efficace, deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Un ricorso inammissibile è un atto che non supera il vaglio preliminare della Corte, impedendo così un esame nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i motivi che portano a tale esito, sottolineando l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi.
I Fatti di Causa
Il caso in esame riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni personali, ai sensi degli articoli 336, 337 e 582 del codice penale. Non accettando la sentenza di secondo grado, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per chiederne l’annullamento.
L’analisi del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Suprema Corte ha analizzato entrambi i motivi presentati dalla difesa, giungendo alla medesima conclusione per entrambi: l’inammissibilità.
Il primo motivo è stato giudicato totalmente privo di specificità. La difesa, infatti, non ha indicato in modo chiaro né le ragioni di diritto né i dati di fatto su cui si fondava la propria critica alla sentenza d’appello. Inoltre, il ricorso non si è confrontato in modo adeguato con la motivazione, congrua ed esaustiva, fornita dalla Corte territoriale, risultando così manifestamente infondato.
Il secondo motivo, invece, è stato considerato una semplice riproduzione di un profilo di censura già esaminato e correttamente respinto nel giudizio di merito. In particolare, si contestava la valutazione dell’elemento soggettivo del reato in relazione a uno stato di alterazione alcolica. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione precedente, che aveva già chiarito l’irrilevanza di tale stato ai fini della configurabilità del dolo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata. Non è sufficiente presentare censure generiche o, peggio ancora, limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte dal giudice precedente senza contestare specificamente il ragionamento logico-giuridico seguito da quest’ultimo.
L’ordinanza ribadisce che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Pertanto, un ricorso che non si confronta puntualmente con la sentenza che intende demolire è destinato a fallire.
Inoltre, viene confermato il principio secondo cui lo stato di alterazione volontaria da alcol non esclude l’imputabilità né l’elemento soggettivo del reato. La condizione di ubriachezza non può essere invocata come scusante per giustificare condotte violente o di resistenza nei confronti delle forze dell’ordine.
Conclusioni
La decisione in commento serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale e della strategia difensiva nel processo penale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è fondamentale che l’atto di impugnazione sia specifico, pertinente e che si confronti criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre vecchie tesi senza argomentare le ragioni per cui la Corte d’Appello avrebbe errato nel respingerle si traduce in uno spreco di risorse processuali e, come in questo caso, nella condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono privi di specificità, ovvero non indicano chiaramente le ragioni di diritto o i fatti su cui si basano, e quando sono meramente riproduttivi di argomenti già esaminati e respinti dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Lo stato di alterazione alcolica può escludere la responsabilità per reati come la resistenza a pubblico ufficiale?
No, la Corte ha confermato che lo stato di alterazione alcolica è irrilevante ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo (cioè l’intenzione) del reato. Pertanto, non può essere utilizzato come giustificazione per escludere la responsabilità penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35937 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE 03JVSJR) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, afferenti alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 582 cod. pen., sono inammissibili;
considerato, invero, che il primo motivo risulta del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui la censura si fonda ed è, comunque, manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la congrua ed esaustiva motivazione della Corte d’appello in merito ai profili di censura oggetto delle conclusioni scritte e a quelli genericamente prospettati dal ricorrente nel motivo di ricorso (cfr. sentenza impugnata, pagg. 12 e 13);
ritenuto che il secondo motivo è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha correttamente dato conto dell’irrilevanza dello stato di alterazione alcolica ai fini dell’elemento soggettivo (cfr. sentenza impugnata, pag. 14);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consi liere e ensore
GLYPH
Il Presi ente