Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare requisiti di precisione e specificità. Un ricorso inammissibile è un’impugnazione che fallisce questo primo, cruciale esame. L’ordinanza n. 35783/2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti non solo al rigetto, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla decisione di un individuo di impugnare una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorso presentato alla Corte di Cassazione mirava a contestare la valutazione dei giudici di merito, in particolare per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la giustificazione relativa alla violazione di un divieto di dimora.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione significa che i giudici di legittimità non sono entrati nel cuore della questione, ovvero non hanno valutato se le richieste del ricorrente fossero fondate o meno. Si sono fermati a un livello preliminare, constatando che l’atto di impugnazione mancava dei requisiti minimi per poter essere discusso.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una serie di considerazioni chiare e nette, che rappresentano un vero e proprio vademecum su come NON si scrive un ricorso in Cassazione.
Genericità dei Motivi e Mancanza di Confronto
Il principale difetto riscontrato è stata la genericità dei motivi. Il ricorrente si è limitato a criticare la sentenza d’appello in modo vago, senza un reale e specifico confronto con le argomentazioni logico-giuridiche utilizzate dai giudici di merito. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve demolire punto per punto la struttura motivazionale della sentenza che si contesta. L’assenza di questo ‘confronto effettivo’ rende l’impugnazione sterile e, quindi, inammissibile.
La Congrua Motivazione della Corte d’Appello
La Cassazione ha sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello aveva motivato in modo congruo e logico la sua decisione. In particolare, il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato evidenziando elementi concreti come:
* La serialità dell’attività di spaccio.
* Il profitto conseguito e quello che si intendeva perseguire.
Questi fattori, secondo i giudici, indicavano una colpevolezza e una pericolosità sociale che non meritavano uno sconto di pena. L’applicazione di una norma di favore per fatti di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) non era in contraddizione con questa valutazione complessivamente negativa.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma produce effetti concreti e onerosi. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a:
1. Pagare le spese processuali.
2. Versare una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso inammissibile perché generico non solo è inutile ai fini processuali, ma si traduce anche in una sanzione economica che ne sottolinea la temerarietà.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano generici e non costituivano una critica specifica ed efficace alla sentenza della Corte d’Appello, la quale era stata ritenuta adeguatamente e logicamente motivata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato nuovamente i fatti del processo?
No. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte non ha esaminato il merito della vicenda. La sua valutazione si è fermata all’analisi preliminare dell’atto di impugnazione, giudicandolo non idoneo a procedere a causa della genericità delle censure mosse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35783 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono generici, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la serialità dell’attività di spaccio, il profitto conseguito e quell perseguito, mentre l’applicazione del comma quinto dell’art. 73 d.P.R. 309/90 non contraddice affatto tale valutazione negativa operata dal giudice, né tanto meno la giustificazione addotta sulle ragioni delle violazioni del divieto di dimora;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
GLYPH
Il Consi liere estensore
Il Presidente