Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: quando si impugna una sentenza, non è sufficiente lamentarsi genericamente, ma è necessario formulare critiche precise e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo nel dettaglio la vicenda.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Oggetto principale della contestazione era la mancata concessione di una specifica circostanza attenuante, prevista dall’articolo 323-bis del codice penale, che può portare a una riduzione della pena. Il ricorrente sosteneva che i giudici di secondo grado avessero errato nella loro valutazione, non riconoscendogli il beneficio.
La questione è quindi giunta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, organo che non riesamina i fatti del processo, ma valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente e li ha ritenuti del tutto inadeguati. Invece di contestare in modo specifico e argomentato le ragioni esposte dalla Corte d’Appello, il ricorso si limitava a riproporre le stesse lamentele già sollevate e respinte nel precedente grado di giudizio. I giudici di legittimità hanno definito i rilievi come “del tutto generici e reiterativi”.
Questa valutazione ha portato a una conseguenza inevitabile: la dichiarazione di ricorso inammissibile. Con questa formula, la Corte non entra nel merito della questione (se l’attenuante fosse dovuta o meno), ma si ferma prima, constatando che il ricorso stesso manca dei requisiti minimi per poter essere esaminato. Tale esito ha comportato, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è chiara e didattica. La Cassazione sottolinea che la Corte d’Appello aveva fornito una “adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda” per negare l’attenuante. Di fronte a una motivazione completa ed esaustiva, il ricorrente avrebbe dovuto sollevare critiche specifiche, evidenziando vizi logici o errori di diritto nel ragionamento dei giudici di merito.
Al contrario, i motivi del ricorso sono apparsi come una mera ripetizione di argomenti già vagliati e disattesi. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riproporre all’infinito le stesse tesi, ma un controllo di legittimità che richiede un confronto puntuale con la decisione impugnata. La genericità dei motivi equivale a non averli proposti affatto, rendendo l’impugnazione un atto processuale inutile e dilatorio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un atto tecnico e mirato. È essenziale che l’avvocato identifichi con precisione i punti deboli della sentenza impugnata e articoli critiche giuridicamente fondate e specifiche. Limitarsi a ripetere le doglianze già respinte in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni dei giudici, è una strategia destinata al fallimento e che espone il cliente a sanzioni economiche. La giustizia richiede serietà e specificità, e un ricorso inammissibile è la sanzione per chi ignora queste regole fondamentali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione “del tutto generici e reiterativi”, ovvero si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione completa ed esaustiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000,00 euro.
Qual era l’oggetto specifico della contestazione nel ricorso?
Il ricorrente contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedergli la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35771 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIDENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto, in merito alla valutazione dele regioni della mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 323 bis c.p., che la Corte di appello di Cagliari ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda , mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
re estensore Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
Il Presidente