Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35640 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine alla inidoneità del quadro probatorio posto a fondamento della responsabilità penale dell’imputato. Si lamenta, in particolare, il difetto di prova in ordine all’attribuibilità della sostanza stup cente all’imputato, in quanto, al momento dell’accesso della p.g. nell’abitazione, erano presenti anche altri soggetti che non sono mai stati indagati. Con il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine all’eccessività della pena inflitta. Il ricorrente chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricor e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il secondo motivo, in particolare, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare dei plurimi elementi indiziari posti a fondamento della riconducibilità all’NOME della sostanza stupefacente: l’imputato alla vista dei militari nei pressi dell’abitazione richiudeva la porta di accesso e rientrava subito in casa; i militari, entrando nell’abitazione, lo vedevano armeggiare nel cestino della spazzatura nel quale veniva rinvenuto un calzino contenente due involucri di eroina e un bilancino di precisione; durante tutte queste operazioni gli altri coinquilini sedevano sul divano e nelle rispettive
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stanze da letto, il che chiarisce il diverso trattamento riservato agli stessi in sede di indagini.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato correttamente conto dell’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendo la congruità della pena inflitta in primo grado rispetto all’entità del fatto sulla base delle circostanze e delle modalità dei fatti che evidenziano in motivazione, del pregresso comportamento dell’imputato e della personalità dello stesso.
Va ricordato, infatti, che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto cP mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il che non è nel caso che ci occupa.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2024