Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34964 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che i primi tre motivi di impugnazione, con cui la ricorrente lamen violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 42 cod. pen. nonché viz motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputata, sono aspecifi quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appe affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme al risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo g come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la plural di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in al reato di cui all’art. 642 cod. pen. (vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza imp tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della complete della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in ter contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa s rilevato che l’ulteriore doglianza, con cui la ricorrente lamenta il manc riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. generica. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissib difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunci argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diri fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtell Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’o indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, a di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed ese proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 0
rilevato, peraltro, che la Corte di appello, condividendo il percor argomentativo seguito dal primo giudice, ha escluso l’applicazione del dispost cui all’art. 131-bis cod. pen. in considerazione dell’assoluta genericità del di appello, del valore non trascurabile del danno provocato alla persona of (pari a 1250 euro) e delle particolari modalità della condotta di falsificazione pag. 4 della sentenza impugnata).
rilevato che l’ulteriore doglianza, con cui la ricorrente lamenta il manc riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere gene perché priva dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. pr è dedotta in carenza di interesse. Va, in proposito, rilevato che la Corte terr nulla ha motivato in ordine al motivo di appello avente a oggetto la manc concessione delle attenuanti generiche; questa constatazione, tuttavia, deve
letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare s stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in es assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. pro che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno d impugnazione (vedi pag. 3 dell’atto di appello) con la conseguenza c l’impugnazione così formata non si sostanzia in una ragionata censura provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che n permette di percepire con esattezza l’oggetto delle censure (Sez. 2, n. 3091 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 – 01). Di conseguenza deve ribadirsi il princip di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in d’impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassa avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appel inammissibile ab origine per manifesta infondatezza o genericità, in qua l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole sede di giudizio di rinvio (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 – 01).
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguen condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che, in base alla qualità d prestata in relazione alla natura e all’entità delle questioni dedotte, vanno nei termini precisati in dispositivo. La ricorrente, ravvisandosi profili di col determinazione della caùsa di inammissibilità, deve essere, altresì, condanna pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cos equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accesso di legge.
Così deciso, il 9 luglio 2024.