Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, ma occorre formulare critiche specifiche e pertinenti. In caso contrario, il rischio è quello di un ricorso inammissibile, che chiude le porte a qualsiasi discussione sulla colpevolezza o innocenza. Analizziamo insieme questo caso per capire meglio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver reimpiegato somme di denaro, considerate profitto di un reato di evasione fiscale, attraverso modalità studiate per ostacolarne l’identificazione della provenienza illecita. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che fondava il giudizio di responsabilità a suo carico.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione, ovvero non hanno valutato se la condanna fosse giusta o sbagliata. Hanno invece stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: perché il ricorso inammissibile è stato dichiarato tale?
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della ‘specificità’ dei motivi del ricorso. Secondo la Cassazione, le argomentazioni presentate dalla difesa erano ‘generiche’. Invece di contestare punto per punto il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello (come evidenziato nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse tesi già discusse e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio.
La legge, in particolare l’art. 591 del codice di procedura penale, sancisce l’inammissibilità quando manca una ‘correlazione’ tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In parole semplici, non è sufficiente ripetere la propria versione dei fatti; è necessario spiegare perché la versione accolta dal giudice è sbagliata, attaccando specificamente i passaggi della sua motivazione. La mancanza di questa critica mirata rende il motivo di ricorso generico e, di conseguenza, l’intero ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. La redazione di un atto di impugnazione, specialmente in sede di legittimità, è un’attività tecnica che non ammette superficialità. Non è una terza occasione per discutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Per avere successo, un ricorso deve essere un dialogo critico con la sentenza che si contesta, non un monologo che ignora le ragioni del giudice. La conseguenza di un approccio generico è severa: la sentenza di condanna diventa definitiva e si aggiungono ulteriori oneri economici a carico del ricorrente. Questo principio serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema sia sommersa da appelli pretestuosi o non adeguatamente formulati.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando si fonda su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice precedente, senza contestare in modo specifico le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorso viene rigettato, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che deve esistere una ‘correlazione’ tra i motivi di ricorso e la decisione impugnata?
Significa che l’atto di impugnazione deve confrontarsi direttamente con il ragionamento del giudice della sentenza contestata, criticandone specificamente i passaggi logici e giuridici. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico o ripresentare le proprie tesi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34825 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RHO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano pag. 3 e 4 della sentenza impugnata ove i giudici di merito hanno collocato la posizione dell’imputato nell’ambito del reimpiego delle somme, costituenti il profitto del reato di evasione, e della destinazione con modalità idonee a impedire l’individuazione dell’illecita provenienza);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente