Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per furti e uso di carte
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di furto pluriaggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre spunti importanti sulla necessità di formulare motivi di ricorso specifici e critici, pena non solo il rigetto dell’impugnazione ma anche la condanna a sanzioni pecuniarie. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della Suprema Corte.
I fatti del caso
L’imputato era stato condannato per una serie di reati, nello specifico tre episodi di furto aggravato di portafogli e carte di pagamento, seguiti da tre episodi di utilizzo illecito delle stesse carte. La Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione con altri fatti della stessa specie, già giudicati con una sentenza irrevocabile. La pena era stata così rideterminata in tre anni e undici mesi di reclusione e 940 euro di multa.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo a due punti principali: la misura della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Analisi di un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato i motivi del ricorso, definendoli ‘manifestamente infondati’. Secondo i giudici, le doglianze erano state presentate in modo generico e non si confrontavano adeguatamente con la sentenza impugnata. Il ricorrente non aveva sviluppato una critica puntuale alle argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a una contestazione vaga che non metteva in discussione la logicità e la coerenza del ragionamento del giudice di secondo grado.
Questo approccio rende il ricorso inammissibile perché, come ricordato dalla stessa Corte, l’impugnazione deve contenere una critica specifica e argomentata, non una semplice riproposizione delle proprie tesi. La mancanza di un’analisi censoria mirata svuota di fatto il ricorso della sua funzione.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha sottolineato che la decisione della Corte d’Appello era ben motivata e immune da vizi logici. In particolare, la scelta di non concedere le circostanze attenuanti generiche era stata giustificata in modo incensurabile. I giudici di merito avevano infatti correttamente bilanciato gli elementi a disposizione, dando maggior peso alla gravità e alla pluralità dei reati commessi, al danno causato e, soprattutto, ai numerosi precedenti penali specifici dell’imputato.
Di fronte a questo quadro, la confessione resa dall’imputata è stata considerata ‘recessiva’, cioè di minor peso rispetto agli elementi negativi. La decisione di negare il beneficio era quindi frutto di una valutazione completa e ponderata, non attaccabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito di ulteriori sanzioni economiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha giustificato questa sanzione aggiuntiva evidenziando il ‘palese carattere dilatorio’ e la ‘palese inammissibilità’ del ricorso. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su motivi solidi e specifici. Un’impugnazione generica o pretestuosa non solo non ha speranze di successo, ma comporta anche costi significativi per chi la propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti manifestamente infondati, generici, privi di un reale confronto con la decisione impugnata e senza una critica specifica alle argomentazioni della Corte d’Appello.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le circostanze attenuanti generiche a causa della gravità e della pluralità dei fatti, del danno provocato e dei numerosi precedenti penali specifici dell’imputata. Questi elementi sono stati considerati prevalenti rispetto alla confessione resa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato per la ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33551 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in parziale rif della decisione del Tribunale di Vicenza, ha riconosciuto la continuazione tra i oggetto del presente giudizio, consistititi in tre episodi di furto pluriaggra portafogli e di carte di pagamento e di tre episodi di indebito utilizzo delle c pagamento sottratte, con i fatti della stessa specie giudicati dal Tribun Pordenone con sentenza n.322/2021 divenuta irrevocabile, rideterminando la pena nei confronti dì COGNOME NOME NOME anni tre mesi undici di reclusione ed uro 940 d multa
La ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamen sanzìonatorìo e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestament infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impug non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento del decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi cen degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente co risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e sì pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità. La Corte ha poi giustificat motivazione incensurabile in questa sede, le ragioni per cui ha inteso escluder beneficio delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità e pluralità dei fatti, del danno provocato e dei numerosi precedenti penali per fatti stessa specie, rispetto a cui risulta recessiva la confessione operata dall’imput
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condann della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilato del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giust stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26 giugnc0)0 `i30-1.«1::A