Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Nel processo penale, l’atto di impugnazione non è una mera formalità, ma uno strumento che richiede precisione e specificità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere le conseguenze di una difesa non adeguatamente argomentata, che può portare non solo alla conferma della condanna ma anche a ulteriori sanzioni economiche.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di due individui da parte del Tribunale di primo grado per il reato di furto pluriaggravato in abitazione. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. I due imputati hanno quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, ma la loro impugnazione non ha contestato la ricostruzione dei fatti o la loro colpevolezza. L’unica doglianza sollevata riguardava la misura della pena inflitta, ovvero il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte ha analizzato i motivi del ricorso e li ha giudicati manifestamente infondati e, soprattutto, generici. Secondo i giudici, i ricorrenti non hanno mosso una critica puntuale e argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello. Al contrario, si sono limitati a una contestazione vaga, senza confrontarsi con le specifiche ragioni che avevano guidato i giudici di merito nella determinazione della pena.
La Corte ha sottolineato che il ragionamento della sentenza impugnata era coerente, logico e non contraddittorio. La pena, inoltre, era stata fissata partendo dai minimi edittali, ovvero dal gradino più basso previsto dalla legge per quel reato, tenendo conto di un bilanciamento tra le circostanze a favore e contro gli imputati.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
L’esito del processo in Cassazione non è stato solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri a carico dei ricorrenti. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali.
In aggiunta, viene inflitta una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità. In questo caso, la Corte ha stabilito una sanzione di tremila euro per ciascun ricorrente, non ravvisando alcuna scusante.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni alla base della decisione della Corte sono chiare e si fondano su principi consolidati. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve essere un veicolo di critica specifica e non una semplice riproposizione di lamentele generiche. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza Galtelli), secondo cui l’impugnazione deve contenere un’analisi critica delle argomentazioni della decisione impugnata. In mancanza di questo confronto, il ricorso perde la sua funzione e diventa inammissibile.
In secondo luogo, la Corte ha osservato che la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, se esercitata in modo logico e coerente con le risultanze processuali, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso specifico, la pena era stata calibrata sui minimi di legge, rendendo la doglianza dei ricorrenti ancora più debole e priva di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e una profonda analisi della sentenza che si intende contestare. La presentazione di un ricorso inammissibile perché generico non solo è destinata al fallimento, ma espone il cliente a conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. È quindi essenziale che la strategia difensiva sia fondata su argomentazioni giuridiche solide e pertinenti, capaci di evidenziare vizi specifici nel percorso logico-giuridico del giudice di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specifici e non contenevano una critica argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una contestazione vaga del trattamento sanzionatorio.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno, da versare alla Cassa delle ammende.
Come avevano motivato i giudici di merito la pena inflitta?
I giudici di merito avevano determinato la pena partendo dai minimi edittali previsti dalla legge per il reato contestato e operando un giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto, con un ragionamento ritenuto coerente e non illogico dalla Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33548 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME NOME COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale dì Ragusa che li aveva condannati alla pena di giustizia in relazione al reato dì furto in abitazione pluriaggravato.
I ricorrenti deducono vizio motivazionale in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi dì analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali, non manifestamente illogico e contraddittorio nell’esercizio della discrezionalità esercitata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, peraltro fissato sui minimi edittali e sul giudizio dì valenza tra circostanze di segno opposto.
Essendo ì ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Rt;esi eryte