Ricorso Inammissibile in Cassazione: l’Importanza della Specificità dei Motivi
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: per essere valido, un ricorso deve essere specifico e non limitarsi a censure generiche. La pronuncia in esame dichiara un ricorso inammissibile proprio a causa della sua aspecificità, offrendo spunti cruciali per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace. Analizziamo i dettagli della vicenda per capire le ragioni dietro la decisione dei giudici di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa nei confronti di un imputato, ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, una fattispecie che punisce il traffico di sostanze stupefacenti di lieve entità. La decisione di condanna, confermata anche in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo, è stata impugnata dall’imputato tramite il proprio difensore, portando il caso all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il difensore ha presentato un unico motivo di ricorso, lamentando una presunta insufficienza della motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, la critica era rivolta sia all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato sia al trattamento sanzionatorio applicato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio radicale nell’impostazione dell’impugnazione. Le ragioni di doglianza sono state infatti giudicate “del tutto aspecifiche” e formulate tramite “censure assolutamente generiche”.
La Decisione della Cassazione: un chiaro esempio di ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come l’atto di impugnazione non si confrontasse minimamente con l’apparato argomentativo solido e coerente della sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso si limitava a una critica superficiale, senza entrare nel merito delle giustificazioni fornite dai giudici di secondo grado a sostegno della loro decisione (il cosiddetto decisum).
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione si fonda sui principi sanciti dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Queste norme impongono che i motivi di ricorso indichino, a pena di inammissibilità, in modo specifico “le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. Nel caso di specie, mancava un vero e proprio confronto dialettico con la sentenza impugnata. Il ricorrente non ha spiegato perché la motivazione dei giudici d’appello fosse insufficiente o illogica, ma si è limitato a riproporre le proprie tesi in modo generico. La Corte ha sottolineato che un ricorso non può essere un mero lamento, ma deve essere uno strumento tecnico che demolisce, punto per punto, il ragionamento del giudice precedente. L’assenza di questo confronto critico rende l’impugnazione sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono di grande importanza pratica. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e puntuale della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici della motivazione e argomentare in modo specifico le proprie ragioni. La sanzione per la violazione di questo onere di specificità è drastica: l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la giustizia di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge, che può essere attivato solo attraverso atti conformi ai rigorosi standard previsti dal codice.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. In particolare, come stabilito nel caso di specie, quando i motivi sono generici e non indicano specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno, omettendo un confronto critico con la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “aspecifici”?
Significa che le censure mosse alla sentenza precedente sono formulate in modo vago, astratto e non pertinente alle specifiche argomentazioni contenute nella motivazione del provvedimento. In pratica, si tratta di una critica generica che non individua i punti deboli del ragionamento del giudice.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nell’ordinanza analizzata, tale somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che il ricorrente si duole, nel motivo unico proposto, della insufficienza della motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifíci, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisum.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore