Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi d’Appello Generici
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi non rispetta tali regole, con la conseguenza di veder preclusa la possibilità di un riesame nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e l’aspecificità dei motivi possano condurre a tale esito, cristallizzando la decisione dei giudici di grado inferiore.
I Fatti del Processo
Due fratelli, condannati dalla Corte d’Appello di Palermo, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. I motivi posti a fondamento dell’impugnazione erano molteplici e toccavano diversi aspetti della vicenda processuale: dalla presunta erronea dichiarazione di inammissibilità di un motivo d’appello per uno degli imputati, alla violazione di norme procedurali relative alla ricerca e all’acquisizione della testimonianza di una persona chiave, fino alla contestazione della pena inflitta e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e il perché del ricorso inammissibile
La difesa ha articolato il ricorso su tre principali censure, tutte respinte dalla Suprema Corte perché ritenute carenti sotto il profilo della specificità.
Il Primo Motivo: La Genericità dell’Appello
La difesa contestava la decisione della Corte d’Appello di ritenere inammissibile uno dei motivi del gravame. Tuttavia, secondo la Cassazione, il ricorso si limitava a ‘reiterare le medesime considerazioni già spese’ nel precedente grado, senza confrontarsi analiticamente con le ragioni esposte dai giudici d’appello per giustificare quella diagnosi di aspecificità. In pratica, era una mera riproposizione di vecchie argomentazioni, ignorando completamente la motivazione della sentenza che si intendeva impugnare.
Il Secondo Motivo: La Ricerca del Teste e l’Aspecificità
Per un altro capo d’imputazione, la difesa lamentava l’inadeguatezza delle ricerche di un teste decisivo. Anche in questo caso, il motivo è stato giudicato aspecifico. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse dettagliatamente ricostruito i ‘vani tentativi del Tribunale di ottenere la presenza del teste’, incluse ricerche all’estero (Malta) e l’attivazione di una rogatoria internazionale. Il ricorso non si confrontava con questa ricostruzione, limitandosi a una doglianza astratta.
Il Terzo Motivo: La Sanzione e le Attenuanti
Infine, la contestazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche è stata definita ‘manifestamente infondata’ e ‘totalmente generica’. La Corte ha ricordato che il suo sindacato sulla determinazione della pena è limitato: se la decisione del giudice di merito è motivata in modo logico e conforme alla legge (artt. 132 e 133 c.p.), non può essere messa in discussione. Non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento, ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi, come avvenuto nel caso di specie.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, basando la propria decisione su un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto alla sentenza impugnata. È necessario, invece, instaurare un dialogo critico con la motivazione del provvedimento, evidenziando in modo puntuale e argomentato gli errori di diritto o i vizi logici che si ritiene siano stati commessi. Ripetere le stesse difese del precedente grado di giudizio, senza affrontare le specifiche ragioni addotte dal giudice d’appello, trasforma il ricorso in un atto sterile, destinato all’inammissibilità. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi meticolosa e critica della sentenza impugnata. L’esito negativo di questo caso dimostra che un approccio superficiale, basato sulla mera riproposizione di argomenti già vagliati, non solo è inefficace ma comporta anche conseguenze economiche per l’assistito, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, garantendo che il dialogo tra le parti e il giudice si svolga su un piano tecnico e argomentato, finalizzato alla ricerca della giustizia.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dalla difesa erano generici e aspecifici. Invece di contestare puntualmente le argomentazioni della sentenza d’appello, i ricorrenti si sono limitati a ripetere le stesse doglianze già esposte in precedenza, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’ o ‘aspecifico’?
Significa che la contestazione è formulata in modo vago, senza indicare con precisione le parti della sentenza che si criticano e le specifiche ragioni di diritto o di logica per cui si ritiene che siano errate. Per essere ammissibile, un motivo deve instaurare un confronto diretto e argomentato con la decisione del giudice precedente.
Può la Corte di Cassazione modificare la pena decisa dalla Corte d’Appello?
La Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la determinazione della pena. Il suo controllo è limitato a verificare che la decisione del giudice precedente sia motivata in modo logico e conforme ai criteri di legge (artt. 132 e 133 del codice penale). Se la motivazione esiste ed è coerente, la scelta della sanzione non è sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43553 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo dell’invero unico ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rilevata inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME in relazione al capo b), del tutto generico in quanto, a fronte della diagnosi di aspecificità del gravame, formulata dai giudici di secondo grado, la difesa si limita a reiterare le medesime considerazioni già spese nei confronti della sentenza di primo grado senza in alcun modo tener conto non soltanto della diagnosi formulata dalla Corte d’appello ma, nemmeno, delle pur analitiche considerazioni svolte dai giudici di secondo grado che non si sono sottratti ad una rinnovata analisi delle emergenze istruttorie di cui, tuttavia, la difesa si disinteressa;
osservato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla posizione di NOME COGNOME ed al capo C), che denuncia violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 159, 512 cod. proc. pen., è a sua volte aspecifico, laddove la difesa lamenta la inadeguatezza delle ricerche volte a rintracciare il teste sulla base delle cui dichiarazioni si era pervenuti all affermazione della responsabilità dell’imputato quanto al capo c); il ricorso, infatti, non si confronta con la ricostruzione operata dalla Corte d’appello che (cfr., pag. 8 della sentenza) ha ricostruito i pur vani tentativi del Tribunale di ottenere la presenza del teste ricercandolo in Malta e, ancora, di attivare una rogatoria internazionale per acquisirne le dichiarazioni in videocollegamento e nel contraddittorio delle parti;
considerato che il terzo motivo, concernente entrambi gli imputati, oltre che generico, è comunque manifestamente infondato dal momento che la Corte d’appello ha congruamente motivato anche sul trattamento sanzionatorio dando rilievo alle modalità del fatto, ed ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando, come nel caso di specie, la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che d’altra parte non è necessario, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di rendere anche sul punto una adeguata motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente riiievo nel discrezionale giudizio complessivo, e che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congrLo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. della sentenza impugnata);
che parimenti manifestamente infondata, oltre che totalmente generica, è la doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche a fronte di una corretta ed argomentata motivazione a riguardo (cfr. ivi, pag. 9);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024