Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3315 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3315 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a ROMA il 20/10/1967
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 34721/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 18 dicembre 2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di tentato furto;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione d legge e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità – è aspecific reiterativo in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838). A questo riguardo, il Collegio rileva che il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimi secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Considerato, nello specifico, che la Corte territoriale ha puntualmente disatteso la tes difensiva – secondo cui l’imputato stava operando una riparazione sull’auto – evidenziando come il ricorrente fosse stato trovato in possesso di attrezzi da scasso e che, comunque, la persona offesa proprietaria dell’auto non aveva ordinato alcuna riparazione.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce la mancanza della condizione di procedibilità – è manifestamente infondato in quanto la querela della persona offesa (presentata in data 28/11/2023 presso la stazione dei Carabinieri di Roma Santa Maria del Soccorso) contiene sia l’espressa richiesta di punizione del responsabile, che la richiesta ex art 408 cod. proc. pen., richiesta, quest’ultima, che presuppone la volontà punitiva in quanto funzionale ad esercitare il diritto di opposizione alla richiesta di archiviazione;
Considerato che il terzo motivo di ricorso – che attiene alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4) cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio manifestamente infondato perché:
COGNOME avuto riguardo alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4) cod. pen., il rico è meramente reiterativo della doglianza formulata nell’appello e respinta con
motivazione non manifestamente illogica della Corte quanto al valore del bene, che non può dirsi irrisorio mentre, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l’imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450).
per quanto concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dall parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti d o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
per quanto attiene alla mancata esclusione della recidiva, occorre evidenziare che nell’atto di appello non vi era uno specifico motivo sul punto, ma solo una , doglianza sulla natura reiterata della stessa, a riscontro della quale la Corte di appello h correttamente qualificato la recidiva come specifica, posto che uno dei due reati considerati dal giudice di primo grado per applicare l’art. 99, comma 4, cod. pen. è estinto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il consiglie GLYPH tensore
Il Presidente