Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43402 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. 24918/2024 Motivazione Semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nata a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udite le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni scritte depositate dalle difese delle parti civili costituite NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 28/11/2023, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Perugia del 22/11/2021 e, previa esclusione della aggravante di cui all’art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen. in relazione alle condotte ascritte ai capi n. 3, 4, 5, 6 e 11, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di NOME COGNOME in relazione alle imputazioni alla stessa ascritte (art. 644 cod. pen., nell’ambito dell’esercizio di attività professionale di intermediazione finanziaria).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME, proponendo motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio della motivazione perchØ contraddittoria e manifestamente illogica, con mancanza di passaggi logici essenziali, desumibile dal testo della decisione di primo grado, con conferma delle stesse mancanze nella sentenza di appello, quanto alla ricostruzione di ciascuno dei
rapporti di mutuo, che si affermano caratterizzati dalla corresponsione di interessi usurari, in aspetti determinanti ai fini della condanna, ovvero somme erogate, somme date o promesse in restituzione, date delle erogazioni e delle restituzioni. La difesa ha ritenuto non sufficiente una sorta di ‘convergenza del molteplice’ da riferire alle dichiarazioni delle persone offese, integrate dalle valutazioni tecniche del consulente del pubblico ministero, mentre sarebbero state trascurate le allegazioni della difesa e le dichiarazioni della stessa ricorrente, che hanno compiutamente smentito anche la portata dei c.d. piani di ammortamento. ¨ mancata qualsiasi valutazione intrinseca dei dichiaranti e la documentazione acquisita a riscontro Ł stata ritenuta attendibile in modo apodittico con mero recepimento delle considerazioni del predetto consulente tecnico. Venivano quindi richiamati una serie di elementi di fatto (pag. 8 e segg. del ricorso) relativi alle singole posizioni esaminate sulla base delle conclusioni del giudice di primo grado, secondo la difesa recepite pedissequamente dalla Corte di appello.
2.2. Vizio della motivazione perchØ omessa e manifestamente illogica desumibile dal testo della sentenza di primo grado e confermato dalla sentenza impugnata, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del consulente tecnico della difesa, della sua relazione e delle fonti di prova dallo stesso valorizzate, con particolare riferimento alle ricognizione di debito sottoscritte dalle persone offese; la versione alternativa della ricorrente, completa e documentata, Ł stata solo apparentemente presa in considerazione.
2.3. Vizio della motivazione o sua manifesta illogicità desumibile dal testo della sentenza di primo grado e recepito acriticamente dalla sentenza di appello con riferimento ai criteri utilizzati per determinare i tassi di interesse asseritamente applicati dalla ricorrente; manca qualsiasi indicazione ai criteri di calcolo, basati sulla data e durata delle singole erogazioni e sul momento delle singole restituzioni; i criteri utilizzati sono errati, come dimostra l’indicazione di un solo tasso per ciascun rapporto, senza considerare le diverse fasi temporali e, in alcune occasioni, la presenza di piø rapporti di mutuo.
2.4. Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 500, comma 5, n. 1 cod. proc. pen., nonchØ vizio della motivazione perchØ manifestamente illogica desumibile dalla sentenza di primo grado, e apoditticamente confermato dalla sentenza di appello, quanto alla portata del teste NOME COGNOME; nella sentenza impugnata non si rinviene alcun riferimento a tale testimonianza; la mancata conferma delle dichiarazioni rese in fase di indagine non può essere superata dalle contestazioni effettuate in dibattimento; ricorre un illegittimo utilizzo delle sommarie informazioni testimoniali del COGNOME.
2.5. Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 539, comma 2, cod. proc. pen., nonchØ vizio della motivazione perchØ mancante e manifestamente illogica quanto alla determinazione del danno provato, con particolare riferimento alla provvisionale, in mancanza di una precisa individualizzazione di tale decisione e liquidazione del danno; la motivazione sul punto Ł del tutto assente.
2.6. Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 644, commi primo e secondo, cod. pen., nonchØ vizio della motivazione perchØ mancante e manifestamente illogica con riferimento al mutuo erogato a NOME; l’imputata aveva concluso il contratto in proprio e non quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE; la motivazione sul punto non appare sufficiente, nØ idonea a provare la ricorrenza dell’aggravante in questione.
La Procura generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
La difesa ha proposto motivo nuovo, allegando documentazione, chiedendo la</code></pre>
sostituzione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20 cod. pen.
Le parti civili indicate in epigrafe hanno presentato memoria con conclusioni e richiesta di liquidazione delle spese sostenute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
In via preliminare, occorre rilevare come il quarto e quinto motivo di ricorso non siano consentiti in quanto non proposti in appello, come emerge dal riepilogo dei motivi contenuti nella sentenza di secondo grado, non contestato in questa sede, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto. In tal senso Ł bene ricordare che Ł inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge o un vizio della motivazione verificatisi asseritamente nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione o vizio come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01).
Quanto al primo, secondo, terzo e sesto motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente e tutti chiaramente versati in fatto, occorre considerare come questi si manifestino come generici ed aspecifici nella loro formulazione (nell'ambito della quale si contestano congiuntamente - in modo non consentito - vizio della motivazione, articolato indistintamente in ogni sua forma, e violazione di legge Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01) e si debbano ritenere non consentiti, perchØ del tutto reiterativi dei motivi di appello e caratterizzati dalla evidente volontà di proporre una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01), non consentita in questa sede a fronte di una decisione che si presenta del tutto esente da censure, immune da illogicità, con la quale la ricorrente non si confronta effettivamente (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01).
Inoltre, nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità della ricorrente con motivazione del tutto conforme alle condivise argomentazioni spese dal giudice di primo grado. Vi Ł stata, dunque, non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa (cfr., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01). Ne consegue che - in una situazione del genere - debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 27759301; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01).
Infatti, la sentenza impugnata ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie (cfr., Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 256879-01).
In altri termini, occorre considerare che i motivi di ricorso predetti, pur essendosi formalmente espressi richiamando censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non hanno, effettivamente, denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio. Con numerose argomentazioni sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato piø plausibile, con una lettura che ha valorizzato solo la prospettiva difensiva; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti piø idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr., ex multis , Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01).
In conclusione, si deve rilevare che la Corte di appello ha ampiamente ricostruito gli elementi a supporto della affermazione di responsabilità della COGNOME, con motivazione logica e persuasiva, ricostruendo analiticamente i rapporti tra la stessa e le persone offese, riscontrando tali elementi sulla base di una approfondita analisi delle diverse fonti di prova, degli accertamenti tecnici espletati, della documentazione acquisita, ritenendo provate, in modo analitico e puntuale, l'insieme delle condotte poste in essere.
Con tale motivazione la ricorrente non si confronta, limitandosi a richiamare argomentazioni già ampiamente valutate dai giudici di merito.
Invero, sono state enucleate, in detta prospettiva, plurime emergenze probatorie, così come la credibilità e concordanza delle dichiarazioni delle persone offese nella ricostruzione del ruolo e delle attività poste in essere dalla ricorrente, descritte in modo coerente da tutti i soggetti coinvolti, con chiaro richiamo ai parametri oggettivi dai quali desumere la natura usuraria dei finanziamenti corrisposti; Ł stata motivatamente riscontrata la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, anche in considerazione dell'affidamento indotto nelle persone che si rivolgevano alla ricorrente, attesa la sua specifica professionalità. Inoltre, nell'affrontare il compendio probatorio, con motivazione del tutto immune da illogicità, apparenza o violazioni di legge, la Corte di appello ha dato ampiamente conto delle deduzioni difensive, delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di esame, della versione alternativa del consulente della difesa, delle dichiarazioni del teste COGNOME, ritenendole non risolutive o generiche nella loro complessiva portata (pag. 11 e segg.).
In ordine al quinto motivo vale la pena aggiungere che, oltre a non essere stato devoluto, come correttamente osservato dalla Procura generale, in tema di provvisionale (elemento richiamato nella doglianza al fine di sostenere la mancanza di motivazione in ordine al risarcimento del danno) la determinazione della somma assegnata Ł riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile, atteso che la statuizione che assegna la provvisionale ha tra le proprie caratteristiche quelle della precarietà (essendo destinata ad essere travolta o assorbita dalla decisione conclusiva del processo e quindi insuscettibile di passare in giudicato), sicchØ la stessa non Ł impugnabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 6380 del 20/01/2017, Regispani, Rv. 269132-01). La Corte di appello ha ritenuto, infatti, ricorrente in concreto la prova, seppure con modalità sommaria, dell' an debeautur ed ha provveduto ad identificare la somma da corrispondere quale provvisionale senza alcun illogicità e in assenza di qualsiasi violazione di legge (Sez. 2, n. 31574 del 09/05/2023, COGNOME, Rv. 284954-02; Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, COGNOME, Rv.
279418-01).
L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione si trasmette al motivo nuovo, atteso il vizio radicale che inficia i motivi originari, oltre che la totale mancanza di collegamento con gli stessi, anche considerato che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione, elemento questo particolarmente rilevante nel caso in esame, atteso che la ricorrente non aveva in alcun modo introdotto tale tema in precedenza (in disparte la atecnicità del richiamo normativo effettuato) (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01).
Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato, inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Deve essere rigettata la richiesta di liquidazione spese introdotta dalle parti civili costituite, perchØ esse non hanno fornito alcun contributo, essendosi limitate a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.; da ultimo, in motivazione, Sez. U, n. 887 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta le richieste di liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Così Ł deciso, 13/11/2024 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME