Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa alla forma e alla sostanza degli argomenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna alle spese. Analizziamo questa decisione per comprendere i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente, condannata per un delitto contro il patrimonio, contestava la decisione sotto diversi profili, tra cui la qualificazione giuridica del reato (sostenendo si trattasse di truffa anziché di estorsione), l’elemento psicologico della condotta e l’entità della pena inflitta.
La difesa aveva articolato il proprio gravame in più punti, cercando di rimettere in discussione le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, lo ha rigettato dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su principi procedurali consolidati e inderogabili. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
La Genericità dei Motivi e il Divieto di Rivalutazione del Fatto
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei primi tre motivi di ricorso. La Corte ha osservato che tali motivi erano meramente ripetitivi di argomentazioni già presentate e respinte dal giudice d’appello. Invece di individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata (come errori nell’applicazione della legge o vizi logici della motivazione), la ricorrente si limitava a proporre una diversa lettura dei fatti.
Questo approccio si scontra con un principio cardine del giudizio di Cassazione: il divieto del cosiddetto sindacato del fatto. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove e ricostruire la vicenda. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Chiedere una nuova valutazione del merito è un’istanza che, per definizione, non può trovare accoglimento, rendendo il ricorso su questo punto inammissibile.
La Genericità del Motivo sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il motivo relativo alla pena è stato giudicato generico. La Corte d’Appello aveva motivato la quantificazione della sanzione facendo riferimento a tre precedenti specifici della ricorrente per delitti contro il patrimonio e sottolineando come la pena fosse comunque prossima al minimo edittale.
Il ricorso, invece di confrontarsi con queste specifiche ragioni, si limitava a una generica doglianza. Per contestare efficacemente il trattamento sanzionatorio in Cassazione, è necessario dimostrare un palese errore di diritto o un’illogicità manifesta nella motivazione del giudice di merito, non semplicemente esprimere un disaccordo sulla pena inflitta.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano sulla necessità di preservare la funzione della Corte di Cassazione come giudice di legittimità. I motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e devono dialogare criticamente con la motivazione della sentenza che si impugna. Non possono essere una semplice riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito. La Corte ha ribadito che la sentenza d’appello aveva già fornito una risposta adeguata e logica sia sulla qualificazione del reato (estorsione) sia sulla sussistenza del dolo. Il ricorso, non affrontando tali argomentazioni, si è rivelato sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo in Cassazione. È indispensabile che il ricorso individui e articoli con precisione vizi di legittimità, evitando di sconfinare in una richiesta di riesame del merito. La mancata aderenza a questi principi non solo preclude l’esame della questione, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, trasformando un’opportunità di difesa in un ulteriore onere economico.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i suoi motivi sono generici, ossia si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, oppure se chiedono alla Corte di rivalutare i fatti del caso, compito che non le spetta.
È sufficiente contestare l’entità della pena per ottenerne una riduzione in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo l’ordinanza, per contestare la pena è necessario affrontare specificamente le motivazioni del giudice che l’ha determinata (ad esempio, i precedenti penali o la gravità del fatto), dimostrando un errore di diritto o un’illogicità manifesta. Una critica generica è inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31620 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31620 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto i primi tre motivi di ricorso sono generici perché fondati su argomen che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudic gravame; essi inoltre si muovono sul piano del sindacato del fatto, chiedend una rivalutazione che, in base ai principi generali del nostro ordinam processuale, non è consentita;
osservato, in particolare, che tra pg. 2 e 3 della sentenza si trova adegu risposta tanto ai temi della qualificazione giuridica (estorsione piuttosto che della condotta che della relativa connotazione psicologica dolosa;
rilevato infine che l’ulteriore motivo, attinente al trattamento sanzionatori formulato in termini del tutto generici a fronte di una motivazione che, sul p ricorda i tre precedenti specifici per delitti contro il patrimonio, olt prossimità della pena al minimo edittale, circostanze con le quali il ricorso confronta affatto, condannandosi alla inammissibilità, in parte qua;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, 21 giungo 2024