Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME POTENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione perché contraddittoria con travisamento della prova in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato allo stesso contestato, sono totalmente generici ed aspecifici, in mancanza di confronto con la motivazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, COGNOME, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME NOME, Rv. 277710 -01), dovendo essere ritenute inammissibili le doglianze che, come nel caso in esame, criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, del credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).
Atteso che i motivi predetti sono da ritenere anche manifestamente infondati, oltre che totalmente reiterativi, poiché la motivazione, con cui la Corte di merito ha respinto le medesime doglianze difensive proposte in appello e ha confermato la pronuncia di condanna del giudice di primo grado alla luce del compendio probatorio in atti, è esente dai lamentati vizi di logicità (si veda, in particolar pag. 3 sulla valutazione dei comportamenti posti in essere al fine di indurre in errore la persona offesa mediante la produzione di documentazione che attestava lo svolgimento di attività di compravendita vetture, mai svolta, la riferibilità di un delle vetture ad una concessionaria in sede territoriale diversa, le conversazioni e la messaggistica intercorsa tra le parti, che hanno ampiamente confermato le credibili dichiarazioni della persona offesa, valutate dalla Corte di appello con motivazione del tutto immune da illogicità);
Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la determinazione del trattamento sanzioNOMErio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze generiche ex art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità
qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (pag. 6 dove è stata evidenziata non solo la presenza di precedenti penali, ma anche la gravità del fatto, la consistenza del danno procurato e le caratteristiche della condotta protrattasi per un tempo rilevante);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data g ottobre 2024
La Cons. est.
Il Presidente