Ricorso inammissibile per genericità: la Cassazione fa chiarezza
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi di impugnazione generici e non argomentati. Questo caso, riguardante una condanna per spaccio di stupefacenti, offre uno spunto cruciale sull’importanza della specificità e del rigore tecnico nella redazione degli atti legali.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condanna di un individuo, emessa dalla Corte d’Appello, per il reato di detenzione a fini di spaccio di cocaina, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Ritenendo ingiusta la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una serie di vizi: violazione di legge e difetti di motivazione riguardo alla sua responsabilità, alla qualificazione giuridica del reato e alla misura della pena inflitta.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. Con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale provvedimento risiede nell’assoluta genericità dei motivi presentati. In altre parole, il ricorrente si era limitato a elencare le sue doglianze in modo astratto, senza fornire alcuna spiegazione o argomentazione concreta a sostegno delle proprie tesi. Questo difetto strutturale ha impedito alla Corte di valutare la fondatezza delle critiche mosse alla sentenza d’appello.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile
La motivazione della Cassazione è lapidaria ma estremamente chiara. Un ricorso non può essere una semplice enunciazione di principi o una lamentela astratta. Per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata. L’appellante ha l’onere di spiegare perché la sentenza precedente sarebbe errata, indicando con precisione i punti della motivazione che contesta e le ragioni giuridiche o logiche che dovrebbero portare al suo annullamento. Formulare motivi in modo generico equivale a non formularli affatto, poiché non mette la Corte nelle condizioni di esercitare il proprio controllo di legittimità. La funzione della Cassazione non è quella di ricercare d’ufficio i possibili errori del giudice di merito, ma di valutare la fondatezza delle specifiche critiche che le vengono sottoposte.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. In primo luogo, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, come nel caso di specie, viene disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro. La Corte ha sottolineato che tale sanzione è dovuta in quanto non è ravvisabile un’assenza di colpa da parte del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Questa decisione serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza e precisione. Affidarsi a formule generiche non solo è inefficace, ma comporta anche significative conseguenze economiche, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per l’assoluta genericità dei motivi. L’imputato si è limitato a enunciare le sue lamentele (violazione di legge, vizi di motivazione) senza fornire alcuna spiegazione o argomentazione specifica a loro supporto.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici”?
Significa che le ragioni dell’impugnazione sono esposte in modo vago e astratto, senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente elencare i presunti errori, ma è necessario spiegare dettagliatamente perché la decisione del giudice precedente sarebbe sbagliata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43071 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43071 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina.
Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e misura della pena.
Il ricorso è inammissibile, per l’assoluta genericità dei motivi, semplicemente enunciati, senza alcuna spiegazione.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 25 ottobre 2024.