Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di argomentazioni vaghe, che non riescono a contestare efficacemente la decisione del giudice precedente. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di questa dinamica, illustrando le conseguenze negative per chi intraprende un’impugnazione senza solide basi giuridiche.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Cagliari per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il ricorrente si era opposto alla decisione dei giudici di merito di non concedergli le circostanze attenuanti generiche. A suo avviso, la Corte d’Appello non aveva valutato correttamente alcuni elementi a suo favore, tra cui l’applicazione di una specifica attenuante prevista dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90).
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati erano generici e non costituivano un vero e proprio confronto critico con la sentenza impugnata. Invece di sollevare questioni di legittimità, il ricorso si limitava a riproporre una diversa interpretazione dei fatti, un’operazione non consentita in sede di Cassazione.
La Corte ha sottolineato che la valutazione degli elementi di fatto e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione può essere riesaminata in Cassazione solo se presenta vizi logici o giuridici evidenti, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello completa, logica e priva di contraddizioni. I giudici di secondo grado avevano negato le attenuanti generiche sulla base di una serie di elementi negativi ben precisi:
* La serialità dell’attività di spaccio: non si trattava di un episodio isolato, ma di un’attività continuativa.
* Il profitto conseguito e perseguito: l’attività illecita era chiaramente finalizzata al guadagno.
* La finalità utilitaristica delle ammissioni: le confessioni del ricorrente erano state giudicate come un tentativo di ottenere un vantaggio processuale piuttosto che un segno di reale pentimento.
* La consumazione del reato agli arresti domiciliari: un fatto di particolare gravità, che dimostra una spiccata indifferenza verso le prescrizioni dell’autorità giudiziaria.
La Cassazione ha chiarito che l’applicazione dell’attenuante per i fatti di lieve entità (prevista dal comma 5 dell’art. 73) non è in alcun modo incompatibile con il giudizio negativo complessivo sulla condotta dell’imputato e, quindi, con il diniego delle attenuanti generiche.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità. Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, essa comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente. In questo caso, l’individuo è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per avere successo in Cassazione, un ricorso non può limitarsi a una critica generica della sentenza precedente. È necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione del giudice, argomentandoli in modo chiaro e puntuale. In caso contrario, il rischio è non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di subire un ulteriore onere economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non si confrontavano in modo efficace con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limitavano a chiedere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di Cassazione.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche basandosi sulla serialità dell’attività di spaccio, sul profitto conseguito, sulla finalità utilitaristica delle ammissioni del reo e, in particolare, sul fatto che il reato era stato commesso mentre l’imputato si trovava già agli arresti domiciliari.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione?
Secondo l’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso determinata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43039 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43039 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono generici, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Cagliari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la serialità dell’attività di spaccio, il profitto conseguito e quello perseguito, la finalità utilitaristica delle ammissioni del fatto, suffragato da altr solidi elementi di prova, mentre l’applicazione del comma quinto dell’art. 73 d.P.R. 309/90 non contraddice affatto tale valutazione negativa operata dal giudice, né tanto meno la giustificazione addotta sulla consumazione del reato mentre si trovava agli arresti domiciliari;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024
Il CoL.Iiere estensore
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