Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi di Appello Generici
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale della procedura penale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi di impugnazione devono essere specifici e non una mera ripetizione di quanto già discusso nei gradi precedenti. Questa ordinanza offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di una difesa tecnica non adeguata.
Il Contesto del Caso: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto aggravato, aggravato anche dalla recidiva, emessa dal Tribunale di Lodi e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, ritenendo errata la valutazione sull’attendibilità di un’individuazione fotografica che lo aveva incastrato, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza si concentrava proprio sul presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello su questo specifico punto.
La Decisione della Suprema Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (l’attendibilità dell’identificazione fotografica), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non possedevano i requisiti minimi per essere esaminati. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché il ricorso inammissibile è stato dichiarato tale?
La Corte Suprema ha spiegato che il motivo del ricorso era una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già ampiamente discusse e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha sviluppato una critica argomentativa mirata contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitata a riproporre le stesse lamentele.
Questo approccio rende i motivi non specifici, ma solo apparenti. La funzione del ricorso per Cassazione non è quella di ottenere un terzo giudizio sui fatti, ma di controllare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione (giudizio di legittimità). Riproporre le medesime questioni di fatto equivale a chiedere alla Cassazione un’indebita rivalutazione del merito, compito che non le spetta. La mancanza di una critica nuova e specifica alla struttura argomentativa della sentenza impugnata rende, quindi, il ricorso privo della sua funzione tipica, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per la Redazione dei Ricorsi
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per gli operatori del diritto: un ricorso per Cassazione efficace deve andare oltre la semplice riproposizione dei motivi d’appello. È necessario articolare una critica precisa, logica e pertinente che individui le specifiche violazioni di legge o i vizi manifesti di motivazione presenti nella decisione impugnata. Un ricorso generico o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma espone il cliente a ulteriori sanzioni economiche, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore pregiudizio.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi proposti sono una semplice ripetizione di quelli già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove, come un’identificazione fotografica?
No, la Corte di Cassazione opera in “sede di legittimità” e non può riesaminare i fatti o le prove del caso, come l’attendibilità di un’identificazione fotografica. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31389 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31389 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 01IOSVS) nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/24
Rilevato che l’imputato Senato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi di condanna per il reato di furto aggravato, con la recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen.;
Rilevato che l’unico motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazio quanto alla attendibilità dell’individuazione fotografica posta a base della decisione – no deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedisseq reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ( 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentativa avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, 243838).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 2024.