Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi di Appello Generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di un’impugnazione mal formulata, che non centra i punti nevralgici della decisione contestata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano precludere l’accesso al giudizio di legittimità, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori spese per il ricorrente.
Il Caso: Condanna per Sostituzione di Persona e Ricorso in Cassazione
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Milano per il delitto di sostituzione di persona, previsto dall’art. 494 del codice penale. A rendere più grave la sua posizione contribuiva l’aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale. Non accettando la decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha basato la sua difesa su tre argomenti principali:
1. Errata individuazione del colpevole: Contestava l’applicazione dell’art. 192 del codice di procedura penale, sostenendo che le prove non fossero sufficienti a identificarlo con certezza come l’autore del reato.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre la sua pena.
3. Eccessività del trattamento sanzionatorio: Criticava la graduazione della pena, ritenendola sproporzionata.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che nessuno di questi motivi fosse meritevole di accoglimento.
L’Esito: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi riesame della vicenda. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che meritano un’analisi approfondita, in quanto forniscono indicazioni preziose sulla corretta redazione di un’impugnazione.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il primo motivo di ricorso è stato liquidato come meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni, ma è necessario formulare una critica specifica e puntuale contro la logica e le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, il motivo è considerato generico e, di conseguenza, inammissibile.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione di questi aspetti rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella della Corte d’Appello, a meno che la motivazione di quest’ultima non sia palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la motivazione è stata giudicata esente da vizi evidenti. Inoltre, è stato chiarito che il giudice, nel negare le attenuanti, non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma può limitarsi a valorizzare quelli ritenuti decisivi, implicitamente superando gli altri.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando la carenza strutturale del ricorso. In primo luogo, il motivo relativo all’identificazione dell’imputato era una semplice riproposizione di argomenti già vagliati, senza una critica mirata alla sentenza d’appello. In secondo luogo, le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono state giudicate manifestamente infondate, poiché la motivazione della Corte territoriale era logica e coerente. La decisione impugnata aveva adeguatamente giustificato le proprie scelte sulla base di elementi ritenuti decisivi, esercitando correttamente la propria discrezionalità, come previsto dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare vizi di legittimità specifici, come violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione. La mera riproposizione di argomenti di fatto o la contestazione generica della valutazione del giudice di merito conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, rendendo l’impugnazione un passo non solo inutile, ma anche economicamente svantaggioso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in parte una mera ripetizione di argomenti già respinti dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica alla sentenza, e in parte manifestamente infondati, in quanto contestavano decisioni che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, la cui motivazione era stata ritenuta logica e sufficiente.
È obbligatorio per un giudice considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, con la cui valutazione tutti gli altri si intendono implicitamente superati o disattesi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31355 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31355 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato NOME ricorre avverso la sentenza delle Corte d’Appello di Milano che ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui all’art. 494 c. p., con l’aggravan recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente den l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione all’individu dell’imputato quale autore del predetto reato, è riproduttivo di profili di cens adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata (si veda particolare pag. 2 della sentenza);
Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura il motivazione e la violazione di legge in ordine all’esclusione delle circostanze attenuanti gener ed al trattamento sanzionatorio, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamen infondati in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente d evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atten generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dall o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato ancora che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed al diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base ri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enuncia artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatament assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
DEPOSITATA