Ricorso Inammissibile: La Cassazione sanziona i motivi generici
Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni avvocato teme. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di impugnazione possa non solo portare al rigetto, ma anche a sanzioni economiche per il ricorrente. In questo articolo, analizzeremo il caso di un individuo condannato per lesioni aggravate, il cui tentativo di contestare la sentenza si è scontrato con la ferma declaratoria di inammissibilità da parte della Suprema Corte.
Il Contesto Processuale
Il caso ha origine da una condanna per il delitto di lesioni aggravate, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per cercare di ribaltare il verdetto.
I Motivi del Ricorso e la loro Genericità
I motivi presentati dall’imputato erano focalizzati su presunti vizi di motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, si contestava:
1. L’affermazione della sua responsabilità penale.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sull’aggravante.
3. La mancata concessione dell’attenuante specifica di cui all’art. 62, n. 4, del codice penale.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tutte queste doglianze fossero formulate in termini “patentemente generici” e “del tutto assertivi”, ovvero non erano state correlate in modo specifico e critico alle argomentazioni della sentenza impugnata. In sostanza, si trattava di contestazioni astratte piuttosto che di un’analisi puntuale delle presunte lacune della decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, trattando congiuntamente i tre motivi, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione impedisce ai giudici di entrare nel merito della questione. Quando un ricorso è inammissibile, la Corte non valuta se le ragioni dell’appellante siano fondate o meno; semplicemente, constata che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Conseguenze Economiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche significative per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: una conseguenza standard in caso di soccombenza.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: in questo caso, la Corte ha stabilito un importo di tremila euro. Questa sanzione aggiuntiva viene irrogata quando si ravvisano profili di colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata o, come in questo caso, inammissibile. L’aver intrapreso un’azione legale senza reali presupposti viene considerato un abuso dello strumento processuale, che giustifica l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e si basa su un principio consolidato della giurisprudenza. I motivi di un ricorso non possono essere mere affermazioni generiche o la semplice riproposizione di argomenti già respinti. Devono, invece, confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, evidenziando in modo chiaro e puntuale dove e perché il giudice avrebbe errato. La mancanza di questa specificità rende il ricorso un atto inutile, che non può innescare un valido controllo di legittimità. La Corte ha riscontrato una “evidente inammissibilità dell’impugnazione”, ravvisando in essa una colpa del ricorrente che legittima non solo la condanna alle spese ma anche la sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque operi nel diritto: la precisione e la specificità sono requisiti imprescindibili di ogni atto di impugnazione. Presentare un ricorso inammissibile non solo non porta alcun beneficio, ma espone il cliente a conseguenze economiche negative. Questa decisione serve da monito sulla necessità di un’analisi approfondita e critica delle sentenze prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione, evitando formule astratte e contestazioni non ancorate solidamente alla realtà processuale del caso specifico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano ‘patentemente generici’ e ‘del tutto assertivi’, ovvero non erano specificamente argomentati e collegati alle motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo è stata imposta una sanzione economica oltre al pagamento delle spese?
La sanzione è stata imposta perché la Corte ha ravvisato profili di colpa nel ricorrente, data l’evidente inammissibilità dell’impugnazione. Proporre un ricorso senza i requisiti di legge è considerato un abuso dello strumento processuale che giustifica una sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31332 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31332 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni aggravate;
considerato che il primo motivo (con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazio posta alla base dell’affermazione di responsabilità per il reato contestato), il secondo motivo (con c si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all’aggravante contestata) e il terzo motivo di ricorso (ch adduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, commal, n. 4, cod. pen.), che possono essere trattati congiuntamente, sono patentemente generici poiché contengono le predette allegazione in termini del tutto essertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024.