Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Genericità dei Motivi
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di questi elementi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. L’ordinanza in esame chiarisce i requisiti di specificità che ogni atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato. L’imputato, dopo la conferma della sua colpevolezza da parte della Corte d’Appello di Torino, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. La sua difesa si basava su un’unica censura: un presunto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado.
La Censura Proposta dall’Imputato
Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale non avesse fornito una motivazione autonoma, ma si fosse limitata a richiamare, per relationem, la sentenza emessa in primo grado. Secondo la difesa, questa modalità operativa avrebbe svuotato di contenuto la decisione d’appello, violando il diritto a una valutazione completa ed esauriente dei motivi di gravame.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta: la censura era “generica e aspecifica”.
I giudici hanno innanzitutto verificato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza impugnata conteneva una motivazione “satisfattiva e giuridicamente corretta” e, soprattutto, non conteneva alcun richiamo per relationem alla sentenza di primo grado. L’argomento del ricorrente si basava quindi su un presupposto fattuale errato.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. In altre parole, chi ricorre non può ignorare il contenuto effettivo del provvedimento che contesta, ma deve confrontarsi puntualmente con esso. Proporre una critica basata su un’affermazione non veritiera rende il motivo aspecifico e, di conseguenza, l’intero ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Poiché l’inammissibilità è stata attribuita a colpa del ricorrente, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in applicazione della normativa vigente, è stato condannato al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione precisi e pertinenti, che si confrontino realmente con la motivazione del provvedimento contestato. Un ricorso basato su premesse errate o che ignori le argomentazioni del giudice non solo è destinato a fallire, ma comporta anche un aggravio di spese per chi lo ha proposto.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è ritenuto ‘generico e aspecifico’?
Viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente, inoltre, viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile impugnare una sentenza d’appello sostenendo che si limita a richiamare quella di primo grado?
Sì, è un motivo di ricorso potenzialmente valido, ma solo se l’affermazione corrisponde al vero. Nel caso specifico, la Cassazione ha accertato che la sentenza d’appello aveva una propria motivazione autonoma, rendendo il motivo infondato e aspecifico.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come stabilito in questa ordinanza, al versamento di una somma di denaro (in questo caso € 3.000,00) in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42921 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Cibotari NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto c reato di furto aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla assenza di valuta parte della Corte territoriale, che aveva richiamato, per relationem, la sentenza di
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satis giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata, che non contiene alcun ri per relationem alla sentenza di primo grado. Va allora rammentato che l’impugnaz inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugn che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorren Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore dell delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amm
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
e estensore