Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere esaminato, deve essere specifico e non limitarsi a censure generiche. La pronuncia in esame ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per lesioni aggravate e violenza privata, offrendo spunti cruciali sull’importanza di formulare motivi di impugnazione chiari e pertinenti. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni dietro questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Trieste. L’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e violenza privata. Non rassegnato alla condanna, l’uomo decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a due principali motivi di doglianza.
Con il primo motivo, la difesa lamentava una presunta insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello in merito alla valutazione delle prove. Con il secondo, invece, denunciava la violazione della legge penale, sia per una presunta omissione formale della Corte d’Appello, sia, soprattutto, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La Decisione: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte ha respinto il ricorso nella sua interezza, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’unica, solida base: l’estrema genericità di tutti i motivi proposti. I giudici hanno sottolineato come le censure formulate non rispettassero i requisiti di specificità imposti dal codice di procedura penale, rendendo impossibile per la Corte esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi, evidenziandone le lacune.
Il Primo Motivo: la Critica Astratta al Compendio Probatorio
In relazione al primo motivo, i giudici hanno osservato come la difesa si fosse limitata a denunciare un vizio di motivazione senza però indicare quali specifici elementi probatori fossero stati travisati o mal interpretati dalla Corte d’Appello. Un’impugnazione di questo tipo è considerata indeterminata e, quindi, inammissibile. La legge (art. 581 c.p.p.) richiede che il ricorrente indichi con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la valutazione del giudice di merito; è necessario, invece, costruire una critica puntuale e argomentata, capace di mettere in luce le specifiche illogicità della sentenza impugnata. Poiché ciò non è avvenuto, il motivo è stato giudicato inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Il Secondo Motivo e il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha chiarito un punto fondamentale sul diniego delle attenuanti generiche. Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare la sua decisione, prenda in esame e confuti singolarmente tutti gli elementi favorevoli all’imputato. È invece sufficiente che ponga a fondamento della sua decisione quelli ritenuti decisivi e rilevanti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato il diniego delle attenuanti e la dosimetria della pena evidenziando elementi di particolare gravità: la serietà della condotta, l’entità delle lesioni provocate, l’inquietante dinamica dell’azione e i precedenti penali dell’imputato. Questi fattori, nel loro insieme, sono stati considerati più che sufficienti a giustificare una decisione di rigore, rendendo irrilevanti altri eventuali elementi a favore. Pertanto, anche questa censura è risultata un ricorso inammissibile perché non in grado di confrontarsi efficacemente con la logica e completa motivazione della sentenza d’appello.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre una lezione preziosa per gli operatori del diritto. Un’impugnazione efficace non può basarsi su lamentele generiche o astratte. Per avere una possibilità di successo, il ricorso deve essere un atto chirurgico, capace di individuare con precisione i vizi della decisione impugnata e di argomentare in modo stringente e fondato su specifici elementi di fatto e di diritto. In assenza di tale specificità, il destino del ricorso è segnato: sarà dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile per ‘genericità’?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando non indica in modo specifico i punti della decisione impugnata che si contestano e le ragioni di diritto che sostengono tale contestazione. Non basta un dissenso generale, ma è necessario individuare con precisione gli errori del giudice precedente.
Il giudice deve confutare ogni argomento della difesa per negare le attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi (come la gravità del fatto o i precedenti penali), senza dover analizzare e smentire ogni singolo elemento favorevole all’imputato.
Quali fattori ha considerato la Corte per giustificare il diniego delle attenuanti in questo caso?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione su quattro elementi principali: la gravità della condotta, l’entità delle lesioni fisiche causate alla vittima, la dinamica preoccupante dell’azione criminale e i precedenti penali a carico dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31278 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PALMANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
132e
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di lesioni aggravate e di violenza privata;
Considerato che tutti i motivi sono estremamente generici.
2.1. In particolare, il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denu l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione compendio probatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
2.2. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’inosservanza della legge penale, in primo luogo, per avere la Corte di appello omesso di indicare il numero della sentenza impugnata e, in secondo luogo, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre ad essere anch’esso generico per indeterminatezza, è manifestamente infondato e, nella parte in cui eccepisce l’eccessività del trattamento sanzioNOMErio, è egualmente inammissibile perché fuori fuoco rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che (si veda pagg. 4 e 5), ha adeguatamente argomentato al riguardo, senza evidenti illogicità;
Invero, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dell concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che f riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superat tutti gli altri da tale valutazione. Nella specie, la Corte d’Appello ha messo in risalt gravità della condotta, l’entità delle lesioni, l’inquietante dinamica dell’azio precedenti penali, tutte condizioni che giustificano sia il diniego delle circostan attenuanti generiche che la dosimetria sanzioNOMEria;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
038
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente