Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale: la necessità di formulare motivi di impugnazione specifici e dettagliati. In caso contrario, il rischio concreto è che il proprio atto venga dichiarato ricorso inammissibile, senza nemmeno un esame nel merito. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, a seguito della conferma della sua responsabilità penale da parte della Corte d’Appello per il delitto di lesioni personali aggravate, commesso in concorso con altri e con l’aggravante della recidiva reiterata e specifica. La Corte d’Appello aveva già rideterminato il trattamento sanzionatorio, ma aveva confermato l’impianto accusatorio.
I Motivi del Ricorso dell’Imputato
L’imputato ha basato il suo ricorso alla Suprema Corte su due principali motivi di censura:
1. Primo Motivo: Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione all’articolo 582 del codice penale, che disciplina il reato di lesioni personali. L’imputato contestava la ricostruzione della sua responsabilità penale.
2. Secondo Motivo: Una critica alla decisione della Corte d’Appello per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e ha concluso per una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione, netta e perentoria, si fonda su precise ragioni procedurali che meritano un’analisi approfondita.
Il Primo Motivo: La Genericità che Porta all’Inammissibilità
Il primo motivo è stato giudicato generico e indeterminato. Secondo la Corte, il ricorso non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. In pratica, l’imputato si è limitato a criticare la sentenza d’appello senza indicare specificamente gli elementi di prova o i passaggi logici della motivazione che riteneva errati. Un ricorso efficace non può essere una semplice lamentela, ma deve consentire al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo. In assenza di tale specificità, il motivo è stato considerato inidoneo a superare il vaglio preliminare.
Il Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato rigettato, ma con una diversa argomentazione: è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello conteneva una motivazione logica e coerente sul perché le attenuanti generiche non dovessero essere concesse. La Cassazione ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti, non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi, che in questo caso evidentemente deponevano contro la concessione del beneficio.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte sono radicate in principi cardine del processo penale. La funzione della Corte di Cassazione non è quella di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze di merito. Per questo, la legge impone che i motivi di ricorso siano specifici, chiari e pertinenti.
Nel caso in esame, il primo motivo era stato formulato in modo troppo vago per attivare questo controllo. Il secondo, invece, si scontrava con una motivazione della Corte d’Appello ritenuta immune da vizi logici evidenti. Il giudice di merito aveva esercitato la sua discrezionalità nel valutare le circostanze del reato e la personalità dell’imputato, arrivando a una conclusione adeguatamente giustificata, che non necessitava di una confutazione punto per punto di tutti gli argomenti difensivi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. La redazione dell’atto di impugnazione è un’operazione tecnica che richiede massima precisione. Non è sufficiente esprimere dissenso verso una sentenza, ma è indispensabile ‘smontare’ il ragionamento del giudice di grado inferiore, evidenziando specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali, di una sanzione alla Cassa delle ammende (in questo caso 3.000 euro) e alla rifusione delle spese legali della parte civile (liquidate in 1.800 euro).
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico e indeterminato, cioè non indica specificamente gli elementi e le ragioni per cui si contesta la sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi e rilevanti per la sua valutazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e, se presente, alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile nel giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31252 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31252 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 110, 582, 585 co. 1 in relazione all 577 co. 1 n. 4, 61 n. 1 cod. pen., con la recidiva reiterata e specifica ai sensi dell’art. 9 co. 4 e 2 n. 1.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 582 cod. pen., è generico pe indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che f riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
4.1. Letta la memoria di parte civile che conclude per l’inammissibilità del ricorso e chiede la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio, senza quantificarle, e rilevato che ricorrono le condizioni per ritenere equa la condanna del ricorrente alla rifusione pari a 1.800 euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1800, oltre accessori di legge.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
DEPOSITATA
Il Presidente