Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Caso della Motivazione Apparente
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni: è fondamentale sapere come presentarle. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa nascere da motivi generici e ripetitivi. Analizziamo questa decisione per comprendere l’importanza della specificità e della critica argomentata negli atti di impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità da parte della Corte d’Appello, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, affidandosi a due motivi di ricorso. Il primo contestava la valutazione dell’elemento soggettivo del reato, mentre il secondo metteva in discussione la sussistenza della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa pronuncia non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello precedente, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione. L’esito è stato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su un’analisi puntuale di entrambi i motivi presentati, evidenziandone le carenze strutturali che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile.
Il Primo Motivo: La Genericità e la Reiterazione delle Argomentazioni
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del primo motivo, relativo alla colpevolezza per il reato di ricettazione. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esposte e respinte nel giudizio d’appello. Invece di formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse difese. Questo comportamento rende il motivo di ricorso non specifico, ma solo apparente, poiché omette di assolvere alla sua funzione tipica: quella di contestare in modo puntuale e ragionato la decisione del giudice precedente. Per la Cassazione, un ricorso non può essere un semplice ‘copia e incolla’ dell’atto di appello.
Il Secondo Motivo: La Carenza di Interesse sulla Recidiva
Riguardo al secondo motivo, che contestava l’applicazione della recidiva, la Corte ha rilevato una mancanza di ‘concreto interesse’ da parte del ricorrente. La Corte d’Appello, infatti, aveva ritenuto la recidiva ‘sub-valente’ rispetto alle circostanze attenuanti. In termini semplici, pur riconoscendo la recidiva, i giudici non l’hanno utilizzata per aumentare la pena. Di conseguenza, contestare questo punto in Cassazione era inutile per il ricorrente, poiché un suo eventuale accoglimento non avrebbe portato ad alcuna modifica favorevole della condanna.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere motivi specifici che individuino chiaramente gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni dell’appello equivale a presentare un atto privo di reale contenuto critico, destinato inevitabilmente a essere dichiarato inammissibile.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso specifico, perché i motivi erano una semplice ripetizione di quelli già presentati in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’ o ‘apparente’?
Significa che il motivo non svolge la sua funzione di critica puntuale alla sentenza. Invece di identificare e contestare errori specifici nel ragionamento del giudice precedente, si limita a riproporre argomenti già esaminati, risultando così privo di specificità.
Quando un’eccezione sulla recidiva non viene considerata dalla Corte?
Quando il ricorrente non ha un interesse concreto a sollevarla. In questa vicenda, la recidiva era stata considerata ‘sub-valente’ e non aveva comportato un aumento della pena; pertanto, la sua contestazione era irrilevante ai fini della condanna finale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30196 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30196 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMENOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabili ordine al reato di cui all’art. 648 cod.pen. per carenza dell’elemento sogget indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiteraz di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di mer pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica fun di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che rispetto al secondo motivo di ricorso, che contesta l sussistenza della recidiva, il ricorrente non ha manifestato alcun concreto int a coltivare la censura, stante che tale circostanza aggravante, ritenuta sub-v rispetto alle circostanze di opposto segno, non ha comportato alcun aumento del pena;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pr