Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: per essere valido, un ricorso deve essere specifico e non limitarsi a critiche generiche. Un ricorso inammissibile, infatti, non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo presenta. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le ragioni dietro la decisione e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte di Appello di Roma, che aveva confermato la sua condanna per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto dall’articolo 483 del codice penale. L’imputato ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo di ricorso, incentrato sulla presunta erroneità del trattamento sanzionatorio applicatogli.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o della correttezza della pena, ma si ferma a un livello preliminare, quello della validità formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, il motivo di ricorso è stato giudicato “generico per indeterminatezza”. Ecco perché:
1. Mancanza di Specificità: Il ricorrente si era limitato a contestare la correttezza della motivazione relativa alla sanzione, senza però indicare quali fossero gli elementi specifici della sentenza impugnata a essere errati o illogici.
2. Impossibilità di Controllo: Una critica così generica non consente al giudice dell’impugnazione (in questo caso, la Cassazione) di individuare con precisione i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato sulla decisione del giudice precedente.
3. Logicità della Sentenza Impugnata: La Corte ha rilevato che, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, il ricorso non forniva alcun elemento concreto per metterla in discussione.
In sostanza, non basta affermare che una sentenza è sbagliata; è necessario spiegare puntualmente dove e perché, confrontandosi direttamente con le argomentazioni del giudice che l’ha emessa.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale negli atti processuali. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma anche un costo aggiuntivo. La decisione evidenzia che, per avere una possibilità di successo, un’impugnazione deve essere costruita su critiche precise, dettagliate e ancorate agli atti del processo. Le lamentele vaghe o astratte sono destinate a essere respinte, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni pecuniarie. Per i cittadini e i loro difensori, la lezione è chiara: la forma, nel diritto processuale, è sostanza.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti prescritti dalla legge, come nel caso di un motivo di ricorso generico e indeterminato che non indica specificamente gli errori della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non individua gli elementi di fatto e le ragioni di diritto specifiche che sostengono la critica alla sentenza, limitandosi a una contestazione astratta e non consentendo al giudice di comprendere e valutare i presunti errori commessi dal tribunale inferiore.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto dell’impugnazione senza esame del merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3661 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3661 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 02/10/1953
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 31185/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 27 novembre 2024
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 novembre 2024
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