Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non basta essere in disaccordo con una sentenza: è fondamentale articolare motivi specifici che evidenzino un errore di diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile nasca dalla genericità e dalla mera riproposizione di argomenti già discussi, specialmente in un caso di guida in stato di ebbrezza.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha inizio con la condanna di un’automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente. In primo grado, il Tribunale aveva emesso una sentenza di condanna. Successivamente, la Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena, sostituito la revoca della patente con una sospensione di un anno e sei mesi e concesso il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, confermando però nel resto la sentenza di primo grado.
Non soddisfatta della decisione, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e il ricorso inammissibile
La difesa ha sollevato quattro principali questioni, sperando di ottenere un annullamento della condanna:
1. Violazione del diritto di difesa: Si contestava la validità dell’accertamento tecnico (alcoltest) per presunte violazioni procedurali.
2. Mancanza di prova: Si sosteneva l’illogicità della motivazione della sentenza d’appello, affermando che non vi fosse prova certa che fosse proprio l’imputata alla guida del veicolo al momento dei fatti.
3. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Si lamentava che la Corte d’Appello non avesse applicato la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.
4. Mancata conversione della pena: Infine, si criticava la decisione di non convertire la pena detentiva in lavori di pubblica utilità.
Tuttavia, l’approccio difensivo si è rivelato controproducente, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha analizzato i motivi del ricorso e li ha giudicati inammissibili perché meramente riproduttivi. In altre parole, la ricorrente si era limitata a ripresentare le stesse identiche censure già avanzate e dettagliatamente esaminate dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e puntuale alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva già fornito risposte adeguate e giuridicamente fondate a tutte le obiezioni ora riproposte. La difesa, invece di contestare la logica o la correttezza giuridica di quelle risposte, le ha semplicemente ignorate, ripetendo le argomentazioni iniziali.
Questa mancanza di uno specifico confronto con la ratio decidendi della sentenza d’appello ha reso il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, non è sufficiente dissentire dalla conclusione dei giudici di merito. È indispensabile:
1. Analizzare approfonditamente la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
2. Individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nel ragionamento del giudice.
3. Costruire motivi di ricorso che si confrontino direttamente con le argomentazioni della sentenza, spiegando perché esse sono errate.
In assenza di questa specificità, il ricorso rischia di essere qualificato come una sterile riproposizione di temi già trattati, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza che la ricorrente articolasse uno specifico confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali erano i principali motivi di contestazione sollevati dalla ricorrente?
La ricorrente contestava la violazione del diritto di difesa riguardo all’accertamento tecnico, la mancanza di prove sulla sua identità come conducente, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata conversione della pena in lavori di pubblica utilità.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30124 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia resa il 27/04/2021, dal Tribunale di Agrigento, ha rideterminato la pena alla stessa inflitta per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso in Camnnarata, il 30/03/2019); ha altresì sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione per la durata di un anno e sei mesi. Ha disposto la non menzione del certificato nel casellario giudiziale. Ha confermato nel resto l’impugnata sentenza.
In data 02/04/2024, è pervenuta memoria difensiva a firma del difensore, AVV_NOTAIO, che insiste nelle ragioni del ricorso.
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge per violazione del diritto di difesa e del principio di formazione della prova ne contraddittorio, nullità dell’accertamento tecnico irripetibile espletato violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; manifesta illogicità de motivazione e violazione di legge per non avere la Corte di appello riformato in senso assolutorio la sentenza di primo grado, per mancanza di prova idonea a dimostrare che alla guida del veicolo fosse proprio l’imputata; manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge per non avere la Corte di appello applicato la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione violazione di legge in ordine alla mancata conversione della pena nei lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9, cod. strada) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (quanto a primo motivo, si vedano le pp. 2 e 3 sent. app.; quanto al secondo motivo, le pp. 3 e 4; quanto al terzo motivo, si veda la p. 4; quanto quarto motivo, si veda la p. 4), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto quali la ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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