Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È necessario articolare censure specifiche e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte sottolinea un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di motivi generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di accesso al giudizio di legittimità.
Il caso in esame
Un imputato ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che, pur riformando parzialmente precedenti decisioni e riqualificando alcune condotte come illeciti amministrativi, aveva rideterminato la pena per i reati più gravi. L’imputato lamentava la violazione di legge su diversi fronti: l’omessa pronuncia di assoluzione per una specifica ipotesi di reato, il mancato riconoscimento del minimo della pena e delle attenuanti generiche, e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I motivi del ricorso e la declaratoria di inammissibilità
La Corte di Cassazione ha analizzato i motivi del ricorso, concludendo per la loro totale inammissibilità. I giudici di legittimità hanno osservato che le censure relative alla presunta violazione di legge e alla causa di non punibilità erano semplici riproposizioni di argomenti già esaminati e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale. Il ricorrente, infatti, non aveva articolato un confronto specifico con la motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a ripetere le proprie tesi. Questo approccio rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità.
Il sindacato sulla determinazione della pena
Un punto cruciale della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la quantificazione della pena è un’attività rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. In sede di legittimità, non è possibile contestare l’entità della sanzione, a meno che la decisione del giudice inferiore non sia frutto di arbitrio o basata su una motivazione manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse adempiuto al proprio onere motivazionale, rispettando i principi guida indicati dalla giurisprudenza di legittimità, escludendo così ogni vizio censurabile.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Tale giudizio non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti, ma una sede deputata al controllo della corretta applicazione del diritto e della coerenza logica delle motivazioni. Un ricorso che non si confronta criticamente con la decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse doglianze, si sottrae a questa funzione e viene, di conseguenza, dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato che i motivi primo e terzo erano meramente riproduttivi e non introducevano alcun elemento nuovo di critica, mentre il secondo motivo si scontrava con la natura discrezionale della determinazione della pena, insindacabile in assenza di vizi logici evidenti.
Conclusioni
La decisione in commento conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione è subordinato a requisiti rigorosi. Non basta lamentare un’ingiustizia percepita; è indispensabile formulare censure che evidenzino specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della decisione precedente, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, un onere che serve a disincentivare impugnazioni dilatorie o prive di fondamento giuridico.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, meramente ripetitivi di argomenti già valutati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, oppure quando non si confrontano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
No, la quantificazione della pena è una decisione discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la scelta è arbitraria o basata su una motivazione manifestamente illogica, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30111 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ì
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma delle sentenze rese il 19/10/2021 e 21/03/2022 dal Tribunale di Termini Imerese – fatte oggetto di riunione dalla Corte di appello, in ragione della sussistenza di connessione oggettiva e soggettiva – per avere ritenuto insussistente la recidiva nel biennio limitatamente alle condotte commesse il 26/08/2019, il 13/10/2019 e il 01/03/2020, riqualificate come illeciti amministrativi, e conseguentemente assolto l’imputato da tali ipotesi perché il fatto non è più previsto come reato; e unificato il reato di cui alla sentenza de 19/10/2021 con quelli più gravi di cui alla sentenza del 21/03/2022, ha rideterminato la pena, confermando nel resto le impugnate sentenze.
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell’art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento all’omessa pronuncia di assoluzione dell’imputato; violazione di legge con riferimento all’omesso riconoscimento del minimo assoluto della pena unitamente alle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. ) no sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (così i motivi primo e terzo), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Considerato, inoltre, con riguardo al secondo motivo, che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie. L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr
GLYPH
e te