Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la necessità che i motivi di ricorso siano specifici e non meramente riproduttivi di doglianze già esposte. La pronuncia chiarisce che un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non si confronta puntualmente con le motivazioni della sentenza contestata. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti tecnici di un ricorso efficace.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione. Il fulcro delle sue doglianze non riguardava la sussistenza del reato, ma la mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato questa possibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla validità stessa del ricorso. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione sulla carenza di un requisito essenziale dell’atto di impugnazione: la specificità dei motivi. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate dal ricorrente non erano altro che una ripetizione delle stesse questioni già sollevate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, il ricorso non si confrontava con la ‘puntuale esposizione dei criteri’ adottati dalla Corte d’Appello per negare la sanzione sostitutiva. In pratica, l’imputato non ha spiegato perché le motivazioni dei giudici di secondo grado fossero errate, limitandosi a riproporre la propria richiesta. Questo comportamento rende il ricorso ‘meramente riproduttivo’ e, di conseguenza, privo del requisito della specificità richiesto dalla legge processuale.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sulla tecnica di redazione dei ricorsi per Cassazione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza. È indispensabile analizzare in profondità le motivazioni del giudice, individuare i punti critici e costruire un’argomentazione giuridica che ne dimostri l’erroneità. Un ricorso che ignora le ragioni della decisione impugnata e si limita a ripetere vecchie tesi è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che consiste in una critica ragionata e non in una sterile contrapposizione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze erano meramente riproduttive di argomenti già esposti, prive del requisito della specificità e non si confrontavano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di merito.
Qual era l’oggetto principale della doglianza del ricorrente?
L’oggetto principale della doglianza era la mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29818 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO Spinale
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva de lavoro di pubblica utilità non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adott giudici del merito e risultano pertanto meramente riproduttive nonché prive del requisito de specificità (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/06/2024