Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Onere di Specificità dei Motivi
Nell’ambito del diritto processuale penale, la stesura di un ricorso efficace è un’arte che richiede precisione e completezza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della genericità dei motivi, specialmente quando l’atto di impugnazione omette di confrontarsi con la totalità delle argomentazioni su cui si fonda la decisione contestata. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna, confermata in appello, per il reato di cui all’art. 343 del codice penale. L’imputata, nel suo percorso giudiziario, aveva avanzato istanza per la sospensione del processo con messa alla prova, un istituto che consente di estinguere il reato attraverso un percorso di riparazione e trattamento. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tale richiesta basando la sua decisione su una pluralità di ragioni: non solo il mancato risarcimento del danno, ma anche l’assenza di un programma di trattamento specifico e una prognosi negativa sulla futura condotta dell’imputata.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione delle norme sulla messa alla prova.
La Decisione della Corte di Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un vizio procedurale dirimente: la genericità del motivo di ricorso. L’atto di impugnazione, infatti, si era concentrato esclusivamente sulla questione del mancato risarcimento del danno, tralasciando completamente di contestare le altre due autonome ragioni addotte dalla Corte d’Appello per negare la messa alla prova.
Le Motivazioni: la Genericità che Invalida il Ricorso
La Corte ha spiegato che, quando una decisione si basa su molteplici e distinte argomentazioni, ciascuna delle quali è di per sé sufficiente a sorreggerla, il ricorrente ha l’onere di contestarle tutte. Attaccarne solo una, come avvenuto nel caso di specie, rende il ricorso inutile e, di conseguenza, inammissibile. Anche se la critica mossa al singolo punto fosse stata fondata, la decisione impugnata sarebbe rimasta comunque valida in virtù delle altre motivazioni non contestate.
Questo approccio della Cassazione non è nuovo, ma l’ordinanza in esame lo riafferma con chiarezza, evidenziando come la mancata critica a tutti i pilastri di una sentenza renda l’impugnazione priva di interesse concreto alla decisione.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
L’inammissibilità del ricorso ha comportato conseguenze economiche dirette per la ricorrente. In applicazione della legge, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha sottolineato che tale sanzione è dovuta in quanto non è ravvisabile un’assenza di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Interessante anche la decisione sulle spese della parte civile. La richiesta di liquidazione è stata respinta perché la difesa della parte civile non aveva svolto un’effettiva attività processuale per contrastare le tesi avversarie, limitandosi a depositare una memoria in un contesto in cui l’inammissibilità del ricorso era già evidente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per ogni operatore del diritto: l’impugnazione deve essere un atto chirurgico e completo. Prima di redigere un ricorso, è indispensabile analizzare la sentenza in ogni sua parte e smontare, una per una, tutte le argomentazioni che la sostengono. Omettere di contestare anche solo una delle rationes decidendi indipendenti espone al rischio concreto di vedere il proprio ricorso inammissibile, con conseguente spreco di tempo, risorse e la condanna a ulteriori sanzioni pecuniarie. La specificità non è un vezzo formale, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di legittimità.
Quando un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando non contesta specificamente tutte le autonome ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione impugnata, ma si limita a criticarne solo una o alcune.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto si presume la colpa nella proposizione di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Perché la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile è stata respinta?
La richiesta è stata respinta perché la difesa della parte civile non ha svolto un’effettiva attività processuale volta a contrastare il ricorso dell’imputato, specialmente in un contesto in cui l’inammissibilità del ricorso era già manifesta e non richiedeva un particolare impegno difensivo per essere rilevata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29757 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
. -0·1A2 VEVA
COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 343, cod. pen., deducendo la violazione degli artt. 168-bis, cod. pen., e 464-bis, cod. proc. pen., per essere stata respinta la sua istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
Il ricorso è inammissibile, per genericità del motivo, il quale contesta esclusivamente il ritenuto carattere ostativo del mancato risarcimento del danno, ma nulla osserva sigli altri elementi sui quali la sentenza impugnata ha fondato il rigetto dell’istanza difensiva (assenza di un programma di trattamento e di ogni allegazione ad esso prodromica, prognosi negativa sull’astensione dell’imputata da ulteriori condotte delittuose).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro’ non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sant. n. 186/2000).
Non va accolta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, non avendo la sua difesa esplicato un’attività effettivamente a contrastare le avverse pretese a tutela dei propri interessi civili, tale non potendo intendersi una memoria depositata nell’ambito di una procedura fondata sulla già rilevata inammissibilità del ricorso dell’imputato (v., tra altre, Sez. 7, n. 44280 de 13/09/2016, Rv. 268139).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 giugno 2024.