Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un approccio tecnico e rigoroso. Non è sufficiente un generico dissenso verso la decisione dei giudici di merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici e privi di un’analisi critica adeguata. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato era stato riconosciuto colpevole per la cessione di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, nello specifico oltre 300 grammi di cocaina e più di 5 chilogrammi di hashish.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando due aspetti principali:
1. La ricostruzione dei fatti relativi alla cessione della cocaina.
2. La dosimetria della pena, ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, valutando la stessa struttura e il contenuto dei motivi di ricorso.
La Suprema Corte ha stabilito che i motivi presentati dalla difesa erano mere contestazioni generiche, non supportate da una necessaria analisi critica delle argomentazioni che i giudici di merito avevano posto a fondamento della loro decisione di condanna. Di conseguenza, oltre a rigettare il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
La Corte ha evidenziato come le censure mosse dalla difesa si traducessero in una semplice riproposizione di argomenti già valutati e motivatamente respinti nei gradi precedenti. In particolare, per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, i giudici di merito avevano basato la loro decisione su precise evidenze processuali. Per la determinazione della pena, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, giustificando lo scostamento dal minimo edittale con la gravità del reato e la capacità a delinquere dell’imputato, pur mantenendo la sanzione al di sotto del livello medio.
Il principio di specificità dei motivi
La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: i motivi di ricorso per Cassazione devono essere specifici. Questo significa che non possono limitarsi a una generica lamentela, ma devono individuare con precisione il vizio della sentenza impugnata e confrontarsi criticamente con la sua motivazione. Il ricorrente ha l’onere di dimostrare perché e in che modo la decisione dei giudici di merito sarebbe errata, non semplicemente di esprimere il proprio disaccordo.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla necessità di evitare che il giudizio di Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito. La Suprema Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti o le prove. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione delle prove operata dai giudici di primo e secondo grado, senza evidenziare vizi logici o giuridici manifesti nella motivazione, è destinato all’inammissibilità.
Citando precedenti sentenze, tra cui una delle Sezioni Unite, la Corte ha ricordato che i principi sulla specificità dei motivi d’appello si applicano anche al ricorso per cassazione. L’atto di impugnazione deve contenere un’argomentazione critica che si contrapponga a quella della sentenza impugnata, pena la sua genericità e, quindi, l’inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale nel ricorso per Cassazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una questione formale, ma sostanziale: impedisce al giudice di legittimità di esaminare le ragioni del ricorrente. Le conseguenze sono gravose, comportando il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e l’aggiunta di ulteriori oneri economici per l’imputato. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che il ricorso vada oltre la semplice contestazione e offra un’analisi puntuale e critica, capace di scardinare la struttura logico-giuridica della decisione impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici e non contenevano una necessaria analisi critica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, traducendosi in semplici contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla determinazione della pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti. Ha ritenuto che le contestazioni su questo punto fossero generiche, sottolineando che i giudici di merito avevano già motivato la loro decisione sulla base delle evidenze processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27330 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CUI TARGA_VEICOLO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME NOME proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, in epigrafe indicata, con la quale è stat confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per cessione di gr. 317,11 di cocaina e gr. 5.151,72 di hashish (in Milano in data anteriore e prossima al 26/11/2018);
ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., pe proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso cassazione), essi traducendosi in generiche contestazioni circa la ricostruzione in fatto de cessione della cocaina e la dosimetria della pena, il tutto viceversa motivato dai giudici merito alla stregua delle evidenze riportate in sentenza, quanto al primo punto, e del gravità del reato e capacità a delinquere dell’imputato, quanto al discostamento dal minim edittale, comunque inferiore al medio e all’aumento per la continuazione;
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024
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La Consigliera est.
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