Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche puntuali e fondate in diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una mera riproposizione di censure già respinte, senza un confronto critico con la decisione impugnata. Questo caso offre spunti fondamentali sull’importanza della specificità degli atti di impugnazione.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il ricorso si basava principalmente su due punti: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate nei precedenti gradi di giudizio.
L’appellante sosteneva che la sua condotta dovesse essere considerata di lieve entità e che meritasse una riduzione di pena grazie alle attenuanti. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già rigettato tali richieste, motivando la propria decisione in modo dettagliato.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nel metodo con cui è stato formulato l’atto: invece di contestare specificamente le argomentazioni giuridiche della Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a ripresentare gli stessi argomenti già vagliati e disattesi. Questo approccio, secondo la Cassazione, rende l’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge.
Le Motivazioni: Critica Specifica e Non Generica
La Suprema Corte ha sottolineato che un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o riproporre le stesse doglianze. Il ricorrente deve individuare gli specifici errori di diritto o i vizi logici nella motivazione del giudice precedente e spiegare perché tali errori dovrebbero portare all’annullamento della decisione.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che i motivi del ricorso erano ‘riproduttivi’ e ‘privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto’, mancando quindi di confrontarsi adeguatamente con la motivazione ‘logica e congrua’ della Corte d’Appello.
Le Motivazioni: Attenuanti e Precedenti Penali
Anche riguardo alle questioni di merito, la Cassazione ha ritenuto corretto l’operato dei giudici di secondo grado.
Per quanto riguarda la ‘particolare tenuità del fatto’, la Corte ha evidenziato che la presenza di precedenti penali per fatti analoghi era un ostacolo insormontabile. Tali precedenti, infatti, indicavano una ‘abitualità del comportamento criminoso’ che, per legge, impedisce l’applicazione di questo beneficio.
Sul fronte delle attenuanti generiche, la Corte d’Appello aveva correttamente negato la loro concessione per la ‘mancanza di elementi positivi valutabili’. La Cassazione ha ribadito il suo costante orientamento secondo cui il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione sulla base degli elementi ritenuti decisivi.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile anche la censura relativa al mancato riconoscimento di un’ulteriore circostanza attenuante (art. 62, n. 4 c.p.), poiché questa non era mai stata richiesta nel giudizio d’appello, rappresentando una domanda nuova e tardiva.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza fornisce una lezione chiara: l’efficacia di un’impugnazione dipende dalla sua specificità. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un esito che comporta la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Per evitare tale epilogo, è essenziale che l’atto di impugnazione sia costruito come un dialogo critico con la sentenza che si intende contestare, evidenziandone con precisione i vizi e proponendo argomentazioni giuridiche pertinenti e ben fondate. La mera ripetizione di difese già svolte è una strategia destinata al fallimento.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è generico, ovvero se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza muovere una critica specifica, puntuale e argomentata contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
In quali casi viene negata l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la sentenza, l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto viene negata quando l’imputato ha precedenti penali per reati simili, poiché ciò indica un’abitualità nel comportamento criminoso che è incompatibile con la concessione di tale beneficio.
È possibile chiedere il riconoscimento di una circostanza attenuante per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile sollevare per la prima volta in sede di legittimità la questione del mancato riconoscimento di una circostanza attenuante se questa non è stata dedotta in sede di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27284 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIMERCATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile.
I motivi dedotti sono riproduttivi di profili di censura già adeguatament vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non s scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base dell decisione impugnata: essi sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla mot dell’atto impugNOME (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui princi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame merito, infatti, hanno dato adeguatamente conto che ostava al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la sussiste dei precedenti per fatti analoghi indicativi dell’abitualità del comportamen criminoso.
Con riferimento alla doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche negate, si dà atto che i giudici del gravame del merito hanno dato conto del loro diniego valutando la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini riconoscimento delle stesse. Il provvedimento impugNOME appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego d concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Rv. 256172).
Infine, va rilevato che la censura relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile poiché m
dedotta in sede di appello (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME).
Segue, a norma dell’art. 616 ·c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024