Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento su un aspetto fondamentale del processo penale: i requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione. Un ricorso inammissibile non viene neanche esaminato nel merito, comportando conseguenze negative per il ricorrente. Il caso analizzato riguarda un appello contro una condanna per resistenza, respinto dalla Suprema Corte perché i motivi addotti erano troppo generici e non si confrontavano adeguatamente con la sentenza impugnata.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, ritenuto colpevole del reato di resistenza, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando gli elementi costitutivi del reato, inclusa la sua componente soggettiva (cioè l’intenzione di commettere il fatto).
L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere un annullamento della condanna, sostenendo che la sua colpevolezza non fosse stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio. Tuttavia, la strategia difensiva si è scontrata con i rigidi paletti procedurali imposti per l’accesso al giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, di natura puramente procedurale. Secondo i giudici, i motivi presentati dalla difesa erano viziati da genericità.
In pratica, il ricorso si limitava a contestare la decisione dei giudici di merito senza però ‘scalfire’ la ricostruzione dei fatti su cui quella decisione si basava. L’atto di appello non si confrontava in modo specifico e critico con le argomentazioni della Corte d’Appello, che invece, secondo la Cassazione, avevano delineato ‘senza incertezze’ la responsabilità penale del ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, ma deve contenere una critica puntuale e argomentata del provvedimento impugnato. La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso non si confrontassero con la ‘situazione in fatto ricostruita dai giudici del merito’.
Questo significa che la difesa non ha evidenziato vizi logici o errori di diritto nella sentenza d’appello, ma si è limitata a una contestazione generica. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si riesamina l’intero processo, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni. Un ricorso che non individua questi specifici difetti è, per definizione, inammissibile.
Come conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza; è indispensabile strutturare un ricorso che attacchi in modo specifico e pertinente i punti della sentenza che si ritengono errati. I motivi devono essere puntuali, non generici, e devono dialogare criticamente con le argomentazioni dei giudici che hanno emesso la condanna. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di successo, ma comporta anche ulteriori oneri economici per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano in modo specifico con la ricostruzione dei fatti e le motivazioni della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che i motivi di ricorso ‘non si confrontano con la situazione in fatto’?
Significa che il ricorso non ha contestato puntualmente le prove e il ragionamento logico seguito dai giudici di merito per stabilire la responsabilità penale, ma si è limitato a una critica generica della decisione senza ‘scalfire’ la sua struttura argomentativa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27229 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché
i motivi di ricorso, diretti a contestare i tratti costitutivi anche di matrice sogget reato di resistenza contestato e ritenuto, non si confrontano con la situazione in fatto ricost dai giudici del merito, che il ricorso non mira a scalfire, la quale ultima dà conto senza incer della responsabilità del ricorrente (si vada pag. 4 dal primo capoverso);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 giugno 2024.