Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3664 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3664 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SUCEAVA( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Consigliere COGNOME – Ud. 27 novembre 2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 223, comma 1 e comma 2, n. 2), L.F.
Considerato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato – è aspecifico e reiterativ quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Considerato, a questo riguardo, che il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio criti omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nell giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibil non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazio risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Considerato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito all’affermazione di responsabilità dell’imputato, evidenziando come la tesi secondo cui i ricorrente avesse un mero ruolo di prestanome della società, e non la qualifica di amministratore come indicato nel capo di imputazione, sia frutto di una generica ipotesi difensiva, non argomentata nell’atto di appello e sconfessata anche dalla durata della carica.
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 2 comma 3, L.F. e di una non meglio precisata circostanza attenuante legata al «contributo di minima importanza», verosimilmente da individuare in quella di cui all’art. 114 cod. pen. – è generico, posto che replica la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, in cui non vi era alcuna argomentazione in ordine alla meritevolezza delle suddette circostanze attenuanti, il che impedisce di dolersi oggi della carenza argomentativa della Corte distrettual sul punto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 novembre 2024
COGNOME
Il consigliere COGNOME COGNOME
Il Pr
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