Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi generici o palesemente infondati. Questa ordinanza offre uno spunto cruciale per comprendere quali errori evitare nell’impugnare una sentenza di condanna e quali sono i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (noto come Codice Antimafia). L’imputato, dopo aver visto confermata la sua condanna in primo grado dalla Corte di Appello di Bologna, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi al proprio difensore per articolare le sue censure.
I motivi presentati miravano a contestare due aspetti specifici della sentenza di secondo grado: l’applicazione di un’aggravante e l’entità della pena inflitta.
Analisi del Ricorso Inammissibile e dei Motivi Presentati
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per ciascuno di essi. Vediamo nel dettaglio perché.
Il Primo Motivo: la Contestazione di un’Aggravante Mai Applicata
L’imputato lamentava l’errata applicazione dell’aggravante della recidiva, prevista dall’art. 99 del codice penale. Tuttavia, dall’analisi degli atti processuali, la Corte ha immediatamente rilevato un vizio macroscopico: tale aggravante non era mai stata né contestata dalla pubblica accusa, né tantomeno applicata dai giudici di merito.
La censura, pertanto, si basava su un presupposto fattuale e giuridico inesistente. È un principio basilare che non si possa contestare un aspetto della decisione che, in realtà, non esiste. Questo ha reso il motivo palesemente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Il Secondo Motivo: Critiche Generiche sulla Pena
Con il secondo motivo, il ricorrente censurava l’eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione di una circostanza attenuante. Anche in questo caso, la Corte ha ravvisato un vizio di aspecificità.
Il ricorso si limitava a formulare rilievi del tutto generici sul merito della decisione, senza confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione fornita dalla Corte di Appello. I giudici di secondo grado avevano, infatti, spiegato in modo specifico ed esaustivo le ragioni della pena inflitta, basandosi sui criteri dell’art. 133 del codice penale. Il ricorrente ha omesso completamente di contestare tali argomentazioni, incorrendo nel vizio di aspecificità, che conduce inevitabilmente a un giudizio di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha riaffermato due principi cardine della procedura penale. In primo luogo, un motivo di ricorso deve basarsi su elementi concreti presenti nel provvedimento impugnato; non è possibile contestare aspetti della decisione che sono del tutto assenti. In secondo luogo, non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito. È necessario, invece, che il ricorrente articoli una critica specifica, puntuale e argomentata, dimostrando l’illogicità o la violazione di legge contenuta nella motivazione della sentenza che intende impugnare.
La mancanza di questo confronto critico trasforma l’impugnazione in una mera richiesta di rivalutazione del fatto, estranea al giudizio di legittimità della Corte di Cassazione. Il ricorso, pertanto, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito sull’importanza della tecnica redazionale e della precisione nell’articolazione dei motivi di ricorso. Un’impugnazione superficiale o generica non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Infatti, con la declaratoria di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo sottolinea come l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, richieda serietà, competenza e il rispetto scrupoloso delle regole processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano infondati e generici. Il primo contestava un’aggravante mai applicata, mentre il secondo criticava l’entità della pena senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘aspecificità’ di un motivo di ricorso?
Significa che la critica mossa alla sentenza è formulata in termini generici, come una semplice espressione di dissenso, anziché individuare e contestare in modo puntuale le specifiche argomentazioni giuridiche e fattuali contenute nella motivazione del giudice.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27043 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condanNOME per il reato di cui all’art. 76 comma 3 del D.L.vo n. 159 del 2011;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’applicazione della recidiva, è inammissibile dal momento che l’aggravante ex art. 99 cod. pen. non risulta né contestata, né, conseguentemente, applicata all’imputato;
considerato che il secondo motivo, con il quale si censura l’eccessività del trattamento sanzioNOMErio e la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è inammissibile perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzioNOMErio, non scrutinabili in sede d legittimità, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito, in conformità alla previsione dell’art. 133 cod. pen.; motivazione con la quale il ricorrente omette del tutto di confrontarsi, incorrendo quindi anche nel vizio di aspecificità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2024