Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi di Appello
Quando si impugna una sentenza di condanna, è fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su censure generiche e manifestamente infondate. Questa decisione offre spunti importanti sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare riguardo alla valutazione del vizio di mente e alla determinazione della pena.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre a violazioni di misure di prevenzione. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando principalmente tre questioni: la carenza di motivazione sulla sua responsabilità penale, la mancata valutazione di un presunto vizio di mente e l’eccessività della pena inflitta, unita alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nella sua interezza, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il ricorso non presentava motivi validi per un giudizio di legittimità, ma si limitava a proporre censure generiche che miravano, in sostanza, a un nuovo esame dei fatti, attività preclusa alla Suprema Corte. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse logica, coerente e puntuale su tutti i punti contestati.
L’Insussistenza del Vizio di Mente
Un punto cruciale del ricorso riguardava il presunto vizio di mente dell’imputato. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato adeguatamente questa condizione. La Cassazione ha smontato questa argomentazione, evidenziando come l’imputato non si fosse confrontato con la specifica motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva dato atto che l’imputato si sentiva ‘perseguitato’, ma che da nessuna perizia o testimonianza era emersa una reale patologia psichiatrica. La semplice affermazione di sentirsi perseguitati, senza riscontri clinici, non è sufficiente a integrare un vizio di mente rilevante ai fini penali.
La Valutazione della Pena e il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche la doglianza relativa all’eccessività della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata respinta. La Cassazione ha confermato la logicità del ragionamento dei giudici di merito. Essi avevano negato le attenuanti valorizzando in senso negativo due elementi chiave: la personalità dell’imputato e i suoi numerosi precedenti penali. Questa valutazione rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito e, se motivata in modo non illogico come in questo caso, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione centrale della decisione della Corte di Cassazione risiede nella natura stessa del suo ruolo. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni fattuali. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato generico perché non ha individuato vizi di legge specifici, ma ha tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e delle circostanze di fatto, come la condizione mentale dell’imputato e la sua personalità. La Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione logica e coerente per ogni aspetto della sua decisione, e il ricorrente non è riuscito a scalfire tale impianto motivazionale con critiche pertinenti.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del processo penale: per accedere al giudizio di Cassazione, è necessario formulare motivi di ricorso specifici, che evidenzino un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza precedente. Non è sufficiente riproporre le stesse difese già respinte nei gradi di merito. La decisione sottolinea inoltre che la valutazione della personalità dell’imputato e dei suoi precedenti penali costituisce un criterio valido e legittimo per negare le circostanze attenuanti generiche e per commisurare la pena, a patto che tale valutazione sia supportata da una motivazione logica e non contraddittoria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici, manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità, in quanto miravano a una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
Come ha valutato la Corte la richiesta di riconoscimento del vizio di mente?
La Corte ha respinto questa doglianza, sottolineando che il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già stabilito che, nonostante l’imputato affermasse di sentirsi perseguitato, non risultava alcuna patologia psichiatrica rilevante.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse perché i giudici di merito, con una motivazione ritenuta logica dalla Cassazione, hanno valutato negativamente la personalità dell’imputato e i suoi numerosi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26461 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26461 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dell’imputato NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli art 337 e 341-bis cod. pen., 75 d.lgs. n. 159 del 2011, deduce motivi non consentiti dalla legge sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente puntuale con riferimento alla penale responsabilità dell’imputato valorizzando le modalità del condotte del ricorrente finalizzate ad ostacolare l’esercizio della funzione pubblica e a oltrag gli agenti operanti, nonché sull’omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all 393 bis cod. pen. (pagg. 8-9 della sentenza impugnata); in riferimento, poi, alla dedotta mancat valutazione del vizio di mente dell’imputato, il ricorrente non si è confrontato con la motiva della Corte territoriale (pag. 9) che ha dato atto che, come anche affermato dal AVV_NOTAIO sentito all’udienza del 25 gennaio 2021, è “il COGNOME a affermare di sentirsi perseguitato non risulta alcuna patologia psichiatrica dell’odierno imputato in relazione a ciò”.
Rilevato che, in relazione al secondo motivo inerente l’eccessività della pena e l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di merito hanno, in modo non illog e superando le deduzioni difensive, valorizzato in senso negativo oltre alla personalità negat dell’imputato anche i plurimi precedenti penali gravanti su quest’ultimo (pagg. 9-10 de sentenza impugnata).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024.