Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica e una precisione particolari. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è fondamentale saperle esporre secondo le regole del giudizio di legittimità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, se mal formulata, possa essere dichiarata ricorso inammissibile, chiudendo di fatto ogni ulteriore possibilità di difesa. Questo caso evidenzia l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e critici, anziché limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio. La sentenza della Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale, basando la decisione su vari elementi, tra cui un riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali: un presunto errore nella motivazione sulla sua colpevolezza e una pena ritenuta eccessiva, lamentando anche la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, constatando che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminata. L’esito è stato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
L’analisi delle motivazioni dell’ordinanza è fondamentale per comprendere i principi che regolano il giudizio di Cassazione. I giudici hanno bocciato l’impugnazione per due ragioni distinte, una per ciascun motivo di ricorso.
La genericità del primo motivo: la “pedissequa reiterazione”
Il primo motivo, che contestava la valutazione della responsabilità, è stato giudicato indeducibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’avvocato si era limitato a copiare e incollare i vecchi motivi, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza di secondo grado. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve attaccare puntualmente le ragioni della decisione impugnata, evidenziandone le presunte violazioni di legge o i vizi logici, e non può essere una semplice riproposizione di difese già vagliate.
La valutazione della pena e le attenuanti generiche in Cassazione
Il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena e al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: non è suo compito rivalutare le decisioni di merito, come la quantificazione della pena, a meno che la motivazione del giudice inferiore non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione, facendo riferimento a elementi concreti come le modalità della condotta, i precedenti penali dell’imputato e l’entità della somma oggetto del reato. Secondo la Cassazione, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento a favore o sfavore dell’imputato; è sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi, come avvenuto in questo caso.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre importanti lezioni pratiche. Innanzitutto, un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono ridiscutere i fatti. È un controllo sulla corretta applicazione del diritto. In secondo luogo, i motivi di ricorso devono essere specifici, mirati e critici nei confronti della sentenza che si impugna. La semplice ripetizione di argomenti già spesi è una strategia perdente che porta inesorabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Infine, le questioni relative alla quantificazione della pena possono essere portate davanti alla Cassazione solo in presenza di vizi motivazionali gravi ed evidenti, non per una mera divergenza di valutazione.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, i motivi erano in parte una mera ripetizione di argomenti già respinti in appello (mancanza di specificità) e in parte contestavano decisioni di merito, come la quantificazione della pena, che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione se la motivazione del giudice precedente è logica e coerente.
È sufficiente ripetere gli stessi motivi di appello nel ricorso per Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la ‘pedissequa reiterazione’ (ripetizione letterale) dei motivi di appello rende il ricorso generico e solo apparente, perché omette di svolgere la necessaria funzione di critica argomentata contro la specifica sentenza che si sta impugnando. Questo porta a una dichiarazione di inammissibilità.
La Corte di Cassazione può ridurre la pena o concedere le attenuanti generiche?
Di norma no. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di appello sulla congruità della pena o sulla concessione delle attenuanti. Può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata su questi punti è completamente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, circostanze non riscontrate nel caso in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26029 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26029 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perc fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già ded in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli st considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolver la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto ricorso;
considerato che il giudice di merito, alle pagine 3-4 della sentenza impugnata, ha motivato circa la dichiarazione di responsabilità, esplicitando le ragioni del convincimento, richiamando, tra l’altro, il riconoscimento fotografico effettua dalla persona offesa;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentit in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anch considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessari che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenua generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevo dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutt altri da tale valutazione;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, le modalità della condotta, la presenza di precedenti penali e l’importo de somma oggetto del delitto (si veda, in particolare pag. 6 della senten impugnata);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa dell ammende.
Così d ciso in Roma, il 28 maggio 2024.