Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità dei motivi
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla tecnica di redazione degli atti giudiziari, in particolare sul ricorso per Cassazione. Un caso di ricorso inammissibile per genericità e ripetitività dei motivi evidenzia come la Suprema Corte richieda una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata, e non una semplice riproposizione delle difese già svolte. L’analisi si concentra su una condanna per il delitto di ricettazione, fornendo spunti cruciali sia sulla prova dell’elemento soggettivo sia sulla concessione delle attenuanti generiche.
I fatti del processo e le doglianze del ricorrente
Il procedimento nasce da una condanna per il reato di ricettazione, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali.
Con il primo motivo, contestava la correttezza della motivazione che aveva portato al giudizio di colpevolezza, sostenendo in particolare l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita del bene.
Con il secondo motivo, lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato gli elementi a suo favore.
L’analisi della Cassazione e la dichiarazione di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato integralmente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla responsabilità per ricettazione, i Giudici hanno stabilito che le argomentazioni presentate non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte sottolinea che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze, ma deve assolvere alla funzione di una ‘critica argomentata’ avverso la sentenza impugnata. I motivi, in questo caso, sono stati considerati solo apparenti e non specifici, poiché non hanno saputo individuare e criticare le precise ragioni della decisione di secondo grado, la quale aveva già evidenziato, ad esempio, l’assenza di una giustificazione alternativa per l’acquisto del bene.
La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti.
È sufficiente, infatti, che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione. Una volta che il giudice ha fornito una motivazione logica e non palesemente incongrua su questi punti chiave (come nel caso di specie, in cui la Corte ha condiviso gli argomenti del giudice di primo grado), tutti gli altri elementi dedotti dalle parti si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di preservare la funzione del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il ricorso per Cassazione deve attaccare i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, non riproporre una diversa valutazione dei fatti. La genericità dei motivi, intesa come ripetizione di argomenti già vagliati senza una critica specifica al ragionamento del giudice precedente, porta inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità. Allo stesso modo, la valutazione sulle attenuanti generiche rientra nell’ambito del giudizio di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se supportata da una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
Conclusioni
La decisione in esame costituisce un monito per la redazione dei ricorsi in materia penale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con la struttura argomentativa della sentenza impugnata. La mera riproposizione di difese già svolte è una strategia processuale inefficace e destinata al fallimento. L’ordinanza conferma inoltre che la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è una conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso.
Perché il primo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile?
Il motivo è stato considerato inammissibile perché era una semplice ripetizione di argomenti già dedotti in appello e puntualmente respinti dalla corte di merito. Mancava di specificità e non svolgeva la funzione di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche?
Generalmente no. La Corte ha affermato che tale motivo non è consentito in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito è esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie. La valutazione su tali circostanze è propria del giudice di merito.
Come deve essere motivato il diniego delle attenuanti generiche da parte di un giudice?
Non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o rilevanti, poiché tale valutazione fa sì che tutti gli altri elementi si considerino implicitamente superati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25996 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione lamentando, in particolare, l’insussistenza dell’elemento soggettivo, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 (ove si sottolinea l’assenza di una giustificazione alternativa dell’acquisto), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si condividono i logici e non incongrui argomenti sostenuti dal giudice di prime cure) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente