Ricorso inammissibile: quando i motivi sono generici e ripetitivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulla corretta formulazione dei ricorsi in sede di legittimità. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza di condanna per reati gravi, tra cui rapina aggravata e sequestro di persona. La Suprema Corte, con una decisione netta, chiarisce i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità, pena la sua reiezione e la condanna al pagamento delle spese.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Genova per i reati di rapina aggravata (art. 628 c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.) e falsità materiale (art. 482 c.p.), decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso si basava su due motivi principali:
1. Una contestazione sulla correttezza della motivazione che aveva portato alla condanna.
2. La lamentela per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’imputato, attraverso la sua difesa, cercava di smontare l’impianto accusatorio confermato in appello, ma le sue argomentazioni non hanno convinto i giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei motivi presentati, ritenuti non idonei a innescare un giudizio di merito.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente.
Il primo motivo, relativo alla presunta erroneità della motivazione di condanna, è stato giudicato indeducibile. I giudici hanno osservato come le argomentazioni non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni, ma deve svolgere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata. In questo caso, i motivi sono stati considerati “non specifici ma soltanto apparenti”, incapaci di assolvere alla loro funzione tipica.
Il secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la motivazione del giudice di merito, nel negare le attenuanti, era del tutto logica. Erano stati infatti valorizzati elementi decisivi come la gravità del fatto, le modalità organizzative del reato, i precedenti penali dell’imputato e la sua assenza durante il processo. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti più rilevanti e decisivi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per la pratica forense: l’accesso al giudizio di legittimità richiede un rigore argomentativo elevato. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito; è necessario costruire un’impugnazione che attacchi specificamente la logica e la coerenza della sentenza impugnata, evidenziandone vizi concreti. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti si traduce in un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del ricorso in Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte in appello, risultando quindi non specifico, e il secondo motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche era manifestamente infondato.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che i motivi presentati si limitano a ripetere letteralmente e senza alcuna rielaborazione critica le stesse argomentazioni già formulate e disattese nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice ha negato le attenuanti generiche basandosi su una valutazione logica che ha tenuto conto della gravità del fatto, delle modalità organizzative ed esecutive del reato, dei precedenti penali dell’imputato e della sua assenza in giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24937 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24937 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 628 co 605 co. 1 e 482 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono ne pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla co merito alle pagine 2 e 3, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto appare in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso sentenza oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione de circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamen infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità con la qual valorizzano la gravità del fatto, le modalità organizzative ed esecutive del reato, i prec penali dell’imputato, nonché la sua assenza in giudizio, anche considerato il principio affer da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il dini della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elem favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superat gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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