Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in commento offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, sottolineando un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di specificità dei motivi di ricorso. Quando un imputato si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado di appello, senza muovere una critica puntuale e argomentata alla sentenza impugnata, il suo ricorso è destinato a non superare il vaglio di ammissibilità. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio le dinamiche processuali.
I Fatti del Caso: Dalla Frode al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di frode, ex art. 640 del codice penale, emessa dalla Corte d’Appello. Oltre alla conferma della responsabilità penale, i giudici di secondo grado avevano negato all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, contestando sia la correttezza della motivazione sulla sua colpevolezza sia il diniego del beneficio.
La Valutazione della Suprema Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, concludendo per la loro totale inammissibilità. I giudici hanno rilevato che le doglianze dell’imputato non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto e puntualmente disatteso dalla Corte d’Appello. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle difese precedenti, ma deve configurarsi come una critica specifica e argomentata delle ragioni giuridiche che sorreggono la decisione impugnata.
La Condanna per Frode e gli Indizi di Colpevolezza
La Corte di merito aveva fondato la responsabilità dell’imputato su una serie di elementi probatori concordanti. Tra questi figuravano:
* La dichiarazione di vendita del veicolo, effettuata dal fratello dell’imputato, finalizzata alla trascrizione del passaggio di proprietà.
* La sottoscrizione del contratto di assicurazione da parte dello stesso imputato.
* Il possesso e l’utilizzo dell’autoveicolo da parte dell’imputato, confermato da un sinistro stradale avvenuto poco dopo i fatti contestati.
Questi elementi, complessivamente valutati, avevano costituito una base solida per affermare la sua colpevolezza.
Il Diniego della Sospensione Condizionale
Anche la decisione di non concedere la sospensione condizionale della pena è stata ritenuta correttamente motivata. La Corte d’Appello aveva basato il diniego sull’elevato numero di condotte delittuose pregresse dell’imputato. Tale storico criminale rendeva impossibile formulare una prognosi favorevole circa la sua futura astensione dal commettere ulteriori reati, requisito essenziale per la concessione del beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano considerati ‘non specifici ma soltanto apparenti’. In altre parole, l’atto di impugnazione ometteva di assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di sottoporre al giudice di legittimità una critica mirata e ragionata contro la sentenza di secondo grado. Ripetere le stesse argomentazioni, senza confrontarsi con le risposte già fornite dalla Corte d’Appello, svuota il ricorso della sua funzione e ne determina l’inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: per accedere al giudizio di Cassazione, non basta essere in disaccordo con la sentenza di appello, ma è necessario articolare motivi di ricorso che attacchino specificamente i punti della motivazione ritenuti errati. La mancata specificità e la mera riproposizione di argomenti già vagliati trasformano il ricorso in un atto sterile, destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Su quali elementi si basava la condanna per frode?
La condanna si basava su una serie di prove, tra cui la dichiarazione di vendita effettuata dal fratello dell’imputato, la firma del contratto di assicurazione da parte dell’imputato stesso e il suo possesso del veicolo, dimostrato da un successivo incidente stradale.
Per quale motivo non è stata concessa la sospensione condizionale della pena?
Il beneficio non è stato concesso a causa dell’elevato numero di precedenti condotte delittuose dell’imputato, che ha reso impossibile per i giudici formulare una prognosi favorevole sulla sua futura condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24914 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24914 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la corrett della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 6 pen. e il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, sono indeducib perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedo appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui desume la pen responsabilità dell’imputato dalla dichiarazione di vendita effettuata dal fratello ai f trascrizione del passaggio di proprietà, dalla sottoscrizione del contratto di assicurazio parte del Kannal, nonché dal possesso dell’autoveicolo in occasione di un sinistro verificato epoca di poco successiva ai fatti per cui si è proceduto;
che il beneficio della sospensione condizionale della pena non è stato concesso in considerazione dell’elevato numero di condotte delittuose, ergo dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole circa la futura astensione dell’imputato dalla commissione di ulter reati, che, per queste ragioni, i medesimi motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argoment avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente