Ricorso inammissibile: La Cassazione ribadisce la necessità di motivi specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti formali dell’atto di impugnazione nel processo penale. Con la decisione in esame, i giudici hanno dichiarato un ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici, ribadendo un principio fondamentale: per contestare una sentenza non basta dissentire, ma occorre criticarla in modo specifico e pertinente. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. Il ricorrente contestava sia la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna, sia l’eccessività della pena che gli era stata inflitta. La sua difesa si basava su argomentazioni già presentate e discusse nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte e il Principio del ricorso inammissibile
La Suprema Corte, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno evidenziato come le censure mosse dal ricorrente fossero ‘generiche e non specifiche’. In sostanza, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse ragioni già valutate e ritenute infondate dal giudice d’appello, senza sviluppare una critica mirata e puntuale contro la specifica motivazione della sentenza impugnata. Questo vizio procedurale ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: la Mancanza di Correlazione tra Ricorso e Sentenza
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi privi di motivi specifici. La Corte ha spiegato che la specificità non è un mero formalismo, ma una necessità sostanziale. Un motivo di ricorso è specifico solo quando esiste una ‘correlazione’ diretta tra le argomentazioni difensive e quelle esposte nella decisione che si intende contestare. Se il ricorso si limita a ripetere doglianze generiche, senza confrontarsi con il ragionamento del giudice precedente, viene meno la sua funzione critica e, di conseguenza, la sua ammissibilità. Nel caso di specie, mancava proprio questo confronto dialettico, rendendo l’impugnazione un atto sterile e non funzionale al giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza funge da monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza d’appello. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è indispensabile ‘smontare’ punto per punto il ragionamento del giudice, evidenziandone eventuali vizi logici o violazioni di legge. In caso contrario, il rischio è quello di incorrere in una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso in esame.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici e non specifici, ovvero se si limitano a riproporre argomenti già esaminati senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata, come stabilito dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
Il ricorrente il cui ricorso viene dichiarato inammissibile è condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che è stata fissata in tremila euro.
Cosa si intende per ‘mancanza di correlazione’ tra i motivi del ricorso e la decisione impugnata?
Significa che le argomentazioni scritte nel ricorso non affrontano né contestano in modo puntuale le specifiche motivazioni su cui si fonda la sentenza della corte precedente. In pratica, il ricorso non dialoga con la sentenza, ma si limita a ripetere tesi già valutate, rendendo l’impugnazione inefficace.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24911 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24911 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contestano la correttezza d motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. l’eccessività della pena irrogata, è generico e non specifico perché fondato su argomenti c ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame a pagine 6 e 7;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tr ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presi COGNOME te