Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Onere della Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la conoscenza del diritto, ma anche una tecnica processuale impeccabile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo le porte a un esame nel merito. Il caso in esame riguarda una condanna per furto, ma i principi espressi hanno una valenza generale e fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato per il reato di furto dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La Corte territoriale aveva già parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo un’aggravante e rideterminando la pena in dieci mesi di reclusione. Nonostante ciò, l’imputato riteneva che la sentenza fosse ancora viziata sotto diversi profili e sollevava una serie di censure davanti ai giudici di legittimità.
I Motivi del Ricorso e la Genericità Contestata
Il ricorrente basava la sua impugnazione su cinque motivi distinti, che spaziavano da questioni procedurali a valutazioni di merito sulla pena. In particolare, contestava:
1. L’erronea valutazione della volontà della persona offesa: sosteneva che mancasse una chiara volontà di sporgere querela.
2. Vizi di motivazione sull’affermazione di responsabilità: criticava genericamente la ricostruzione dei fatti che aveva portato alla sua condanna.
3. La mancata esclusione della recidiva: riteneva che non dovesse essere applicata.
4. Il mancato riconoscimento di un’attenuante specifica.
5. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nessuno di questi motivi superasse il vaglio di ammissibilità.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: l’onere dell’impugnante di confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza che intende contestare. Non è sufficiente elencare doglianze o ripetere argomenti già respinti; è necessario smontare, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico del giudice del merito.
L’Analisi della Corte sui Singoli Motivi
Per ogni motivo, la Corte ha evidenziato la carenza di specificità:
* Sulla querela: Il ricorso è stato giudicato generico perché non si confrontava con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva chiaramente individuato la volontà di perseguire il colpevole nella denuncia presentata dalla vittima.
* Sulla responsabilità: Il secondo motivo è stato ritenuto indeterminato, in violazione dell’art. 581 c.p.p., poiché non indicava gli elementi specifici su cui si basava la censura, impedendo al giudice di comprendere il rilievo mosso.
* Sulle circostanze e la recidiva: Anche questi motivi sono stati qualificati come manifestamente infondati. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva fornito una motivazione congrua e logica, facendo riferimento a elementi decisivi presenti agli atti. Il ricorso, invece, non si era confrontato con tale apparato argomentativo, limitandosi a un dissenso generico.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è un monito sulla corretta redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso è considerato generico quando non permette al giudice di individuare con precisione il punto della decisione che si contesta e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Non basta affermare che la motivazione è illogica; bisogna spiegare perché lo è, confrontandosi con il testo del provvedimento impugnato. In questo caso, l’appellante ha fallito nel suo ‘onere motivazionale’, presentando censure che la Corte ha definito come un mero ‘apparato argomentativo’ non compiutamente confrontato con la sentenza della Corte d’Appello.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’accesso al giudizio di Cassazione non è garantito a chiunque presenti un ricorso, ma solo a chi lo fa nel rispetto delle regole processuali. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione. Un ricorso inammissibile non solo determina la fine del percorso processuale per l’imputato, ma comporta anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione serve da guida per gli operatori del diritto, ricordando che un’impugnazione efficace si basa su una critica puntuale, argomentata e pertinente della decisione che si intende riformare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e, in alcuni casi, erano privi dei requisiti di determinatezza richiesti dalla legge processuale penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo è formulato in modo vago e non indica con precisione quali parti della sentenza si contestano e le ragioni giuridiche specifiche della contestazione. Non basta esprimere un dissenso, ma è necessario criticare in modo puntuale il ragionamento del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3692 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3692 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il 30/06/1971
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di furto, rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione a seguito dell’esclusione della contestata aggravante di cui all’art. 625 n.4 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in riferimento all’assenza di volontà della persona offesa di presentare querela, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha logicamente motivato circa la volontà espressa dalla persona offesa di perseguire il responsabile del reato nella denuncia sporta in data 20 giugno 2014; motivazione con la quale invero il ricorso non si confronta compiutamente risultando sotto questo profilo altresì generico.
Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Considerato, inoltre, che i motivi tre, quattro e cinque, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla mancata esclusione della recidiva, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati perché il giudice del merito, contrariamente a quanto eccepito, ha assolto il proprio onere motivazionale sui punti evocati attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), mentre con tale apparato argomentativo il ricorso non si è compiutamente confrontato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2024