Ricorso inammissibile: la Cassazione e la Specificità dei Motivi
Nel complesso iter della giustizia penale, l’impugnazione di una sentenza rappresenta un diritto fondamentale della difesa. Tuttavia, affinché questo diritto sia esercitato efficacemente, è necessario rispettare precisi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità dei motivi possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto le porte a un ulteriore esame del caso. Questo principio è cruciale per comprendere come redigere un atto di appello che superi il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: un Appello Respinto in Partenza
Il caso in esame ha origine da una condanna per il reato di truffa, previsto dall’articolo 640 del codice penale. L’imputato, dopo la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che lo riteneva responsabile del reato.
Tuttavia, il suo tentativo di ottenere una revisione del giudizio si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile, che ha portato la Suprema Corte a non entrare nemmeno nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale provvedimento non risiede nella fondatezza o meno delle accuse, ma in un vizio intrinseco dell’atto di impugnazione stesso. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati dall’imputato erano “generici e non specifici”.
Questa valutazione ha comportato non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso dilatorio o palesemente infondato.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è stato Dichiarato?
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi privi dei motivi specifici. La Corte ha spiegato che la “specificità” non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale. Un motivo di ricorso è specifico solo quando instaura una correlazione diretta e critica con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni e ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (la Corte d’Appello). In altre parole, non aveva attaccato specificamente il ragionamento logico-giuridico della sentenza di secondo grado, ma aveva semplicemente ripetuto la sua linea difensiva. Questa mancanza di correlazione tra le doglianze e la decisione impugnata ha fatto sì che i motivi venissero qualificati come generici, determinando l’inevitabile declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: un’impugnazione non può essere una mera ripetizione di argomenti già spesi. Deve, invece, essere un’analisi critica e puntuale della sentenza che si contesta, evidenziandone gli specifici errori di diritto o i vizi logici della motivazione. Per gli avvocati, ciò significa studiare approfonditamente la sentenza d’appello e costruire un ricorso che ne smonti pezzo per pezzo il ragionamento. Per l’imputato, la conseguenza di un ricorso mal formulato non è solo la perdita di un’opportunità di difesa, ma anche un aggravio di costi. Questa decisione serve da monito sull’importanza della tecnica processuale e della precisione argomentativa nel dialogo con la Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e non specifici. Si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ di un motivo di ricorso?
Per mancanza di specificità si intende l’assenza di una correlazione diretta tra le ragioni argomentate nel ricorso e quelle poste a fondamento della decisione che si sta impugnando. In pratica, il ricorso non critica puntualmente la sentenza, ma si limita a ripetere difese precedenti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24910 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24910 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la corrett della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 6 pen., sono generici e non specifici perché fondati su argomenti che ripropongono le stess ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame a pag. 4;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tr ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
GLYPH