Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione su Motivi Generici e Inediti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i ricorsi e delle ragioni che possono portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imputato, condannato in primo grado e in appello per furto pluriaggravato, che ha tentato di ribaltare la decisione davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato, e l’analisi della decisione ci permette di approfondire i requisiti di ammissibilità di un ricorso in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Un soggetto veniva condannato per furto pluriaggravato. La sentenza di condanna veniva integralmente confermata dalla Corte di Appello competente. Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per contestare la sua responsabilità e la congruità della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
La Suprema Corte ha analizzato punto per punto i motivi addotti dal ricorrente, rigettandoli tutti e giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio perché.
Il primo motivo: la riproposizione di censure già esaminate
Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione riguardo alla sua colpevolezza. La Cassazione ha prontamente rilevato come questo motivo fosse inammissibile in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte con motivazioni logiche e giuridicamente corrette dalla Corte di Appello. Per la Corte, non è sufficiente ripetere le proprie tesi; è necessario muovere una critica specifica e puntuale contro la motivazione della sentenza impugnata, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Il secondo motivo: un ricorso inammissibile per attenuanti e motivi inediti
Il secondo motivo era duplice. Da un lato, si contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Su questo punto, la Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato: è sufficiente che il giudice di merito fornisca un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi per negare il beneficio, come avvenuto nel caso specifico.
Dall’altro lato, si lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione al reato (art. 114 c.p.). La Corte ha dichiarato questo punto inammissibile perché costituiva un ‘motivo inedito’, ovvero una questione sollevata per la prima volta in Cassazione e mai prima sottoposta al vaglio dei giudici di merito.
Il terzo motivo: la valutazione delle prove e la dichiarazione del correo
Infine, il ricorrente deduceva un’omessa valutazione delle dichiarazioni di un coimputato, il quale avrebbe tentato di scagionarlo. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte di Appello, infatti, aveva già spiegato in modo chiaro che la responsabilità dell’imputato emergeva in maniera ‘cristallina’ dal contenuto delle conversazioni intercorse tra lui e il correo. Di fronte a tale prova, il tentativo del coimputato di addossarsi ogni colpa è stato interpretato come un gesto non credibile, incapace di scalfire il quadro probatorio.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi cardine della procedura penale. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti o le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano idonei a innescare questo tipo di controllo. Essi erano o ripetitivi e non specifici, o proponevano questioni nuove non ammissibili in quella sede, o contestavano una valutazione delle prove che i giudici di merito avevano compiuto in modo logico e coerente.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: un ricorso per Cassazione deve essere formulato con rigore tecnico e giuridico. Non può essere un semplice tentativo di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non rispettava i requisiti richiesti dalla legge, sancendo così la definitività della condanna.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, si limitano a ripetere censure già respinte senza una critica specifica alla sentenza d’appello, sollevano questioni nuove per la prima volta in quella sede (motivi inediti) o sono manifestamente infondati.
È sufficiente la dichiarazione di un coimputato per essere scagionati?
No, non è sufficiente. I giudici valutano tutto il compendio probatorio. Se altre prove, come delle conversazioni intercettate, dimostrano in modo ‘cristallino’ il coinvolgimento dell’imputato, la dichiarazione a favore da parte di un correo può essere ritenuta non credibile e ininfluente ai fini della decisione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24674 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24674 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato, non è consentito in sede di legittimità in quanto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano pagg. 2 e 3);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché:
quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4);
quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., si tratta di motivo inedito;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che deduce l’omessa valutazione delle dichiarazioni rese di COGNOME NOME il quale avrebbe scagionato l’imputato, è manifestamente infondato perché la Corte distrettuale ha spiegato come, al di là del tentativo del correo di scagionarlo, la responsabilità dell’imputato emergesse in maniera “cristallina” dal contenuto delle conversazioni tra COGNOME e COGNOME (pagg. 2 e 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024