Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24482 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a JESI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla statuizione illegittinriamente assunta dal giudice di primo grado all’udienza del 25/09/2020 relativamente ad una delle domande poste dal PM al teste COGNOME NOME e, con un secondo motivo, cumulativamente, violazione di legge e/o vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, di diniego della causa di non punibilità ex art. 131 cod. pen. e di dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione)
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. I giudici del gravame del merito, hanno già motivatamente confutato l’eccezione relativa alla nullità dell’ordinanza resa dal giudice di primo grado all’udienza del 25/09/2020 sul corretto rilievo che l’esame del teste NOME COGNOME è stato condotto nel rispetto delle regole procedurali e, in particolare, che la lettura delle dichiarazioni rese alle persona offesa nel corso della deposizione dibattimentale sulla scorta di quanto dallo stesso precedentemente riferito nel corso delle indagini preliminari e riportato nel verbale di querela redatto dai Carabinieri di 3esi il 14 giugno 2016 appaia del tutto conforme a quanto previsto e consentito alle parti dall’art.500, comma 1, cod. proc. pen. quale specifica contestazione finalizzata a supportare il teste nel ricordo di fatti a cui lo stesso ha assistito in epoca antecedente. Ciò in conformità del ricordato orientamento di legittimità secondo cui la querela venga proposta oralmente e ricevuta in apposito verbale, redatto
dallaa polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 337, comma 2, e 357 comma 2 lett. a), cod. proc. pen., non vi è alcun ostacolo all’utilizzo dell’atto ai fini delle cont stazioni ex art. 500, commi 1 e 2, dello stesso codice, trattandosi di «dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero» (Sez. 2, n. 16026 del 12/02/2020, Sorrentino, Rv. 279226 – 01).
2.2. Quanto al secondo motivo va rilevato che si tratta di motivo inammissibile in quanto, come ancora ribadito recentemente (cfr. Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME Monica, Rv. 285870 – 01), in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che, come si fa nei presente ricorso per tutti i profili d doglianza, denunci l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata (cfr. anche Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027, in motivazione, pag. 30)
Alle pagg. 6 e ss. La Corte territoriale, infatti, ha dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare ha dato atto di come l’istruttoria espletata abbia consentito di pervenire ad una chiara ed inequivoca identificazione dei due autori sia tramite l’acquisizione dei filmati registrati dal circuito di sorveglianza interna, che grazie al riconoscimento informale dei complici operato dal COGNOME mentre si trovava presso la Caserma dei Carabinieri ad effettuare la denuncia, caserma nella quale il COGNOME ed il COGNOME erano stati condotti dalle Forze dell’ordine per l’identificazione proprio perché fermati a bordo della macchina con cui si erano allontanati dal locale ed all’interno della quale era stata rinvenuta la refurtiva, in parte integra. E il Collegio del merito ha anche logicamente spiegato che la circostanza che la persona offesa COGNOME non sia stata in grado di confermare l’individuazione a suo tempo operata dell’imputato COGNOME NOME, presente in aula al momento della sua deposizione, non inficia la validità e correttezza del procedimento di identificazione dei responsabili del reato contestato in questa sede, ritenendosi verosimile la difficoltà manifestata in tal senso dal COGNOME per gli anni trascorsi dal momento dei fatti e la rapidità con la quale è intervenuta la consumazione del reato, circostanze che rendono ancora più credibile la sua deposizione, non connotata da sentimenti di -ivalsa.
Né può porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, rv. 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024