Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e la capacità di individuare vizi specifici nella sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi sono generici e si limitano a riproporre questioni già valutate. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per essersi allontanato dal luogo di detenzione domiciliare. La difesa aveva basato il proprio appello alla Corte di Cassazione su due punti principali:
1. La richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
La Corte d’Appello aveva già respinto entrambe le istanze, motivando le proprie decisioni. Nonostante ciò, la difesa ha deciso di portare le medesime questioni all’attenzione della Suprema Corte.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente rilevato la criticità fondamentale dell’impugnazione: la sua aspecificità. I giudici hanno osservato che i motivi addotti non erano consentiti in sede di legittimità, in quanto costituivano “doglianze aspecifiche” su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d’Appello.
In sostanza, il ricorso non evidenziava vizi di legge o difetti logici nel ragionamento del giudice di merito, ma si limitava a riproporre una diversa valutazione dei fatti. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il merito della vicenda, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
La Tenuità del Fatto e le Attenuanti Generiche
Nello specifico, la Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse già spiegato perché l’allontanamento dalla detenzione domiciliare non potesse essere considerato “tenue”. Allo stesso modo, aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche per l’assenza di elementi concreti favorevoli all’imputato. Ripresentare tali argomenti senza contestare specificamente la logica giuridica della decisione precedente rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per legittimità deve essere specifico e mirato. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza di secondo grado. È necessario, invece, indicare con precisione quale norma sarebbe stata violata o dove risiederebbe il vizio logico della motivazione.
Nel caso di specie, la difesa non ha fatto altro che chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle stesse circostanze già esaminate, un’operazione che esula dai poteri della Suprema Corte. La mancanza di argomenti nuovi e specificamente rivolti a criticare la struttura giuridica della sentenza impugnata ha quindi portato, inevitabilmente, a una dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso in Cassazione è un’attività che richiede massima precisione. L’esito di un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente, come il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per avere una possibilità di successo, è fondamentale concentrarsi sui vizi di legittimità della decisione, evitando di riproporre questioni di merito già esaminate e risolte nei gradi precedenti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e aspecifici, limitandosi a riproporre questioni già correttamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello senza evidenziare vizi logici o di legge.
Quali erano i principali argomenti sollevati dalla ricorrente nel suo appello?
La ricorrente chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la concessione delle attenuanti generiche, argomenti che erano già stati negati nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22741 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 164 – R.G. n. 1560/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche su profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici corretti e privi di logici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla esclusione causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., là dove la Corte di appello ha rilevato che non erano comunque emersi elementi utili per definire tenue l’allontanamento della ricorrente dalla detenzione domiciliare; pag. 4 sul dinie delle attenuanti generiche, non risultando anche in tal caso evidenziati in concr elementi favorevoli);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 17/05/2024.