Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione non si confronta criticamente con le argomentazioni della sentenza precedente, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese. Questo caso, riguardante un delitto di truffa, offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti da un approccio difensivo generico.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato dalla Corte di Appello di Brescia per il reato di truffa, decideva di presentare ricorso per cassazione. La condanna in secondo grado aveva confermato la sua responsabilità penale, pur mitigando il trattamento sanzionatorio. I motivi del ricorso si articolavano su tre punti principali:
1. Dubbi sull’identificazione: I primi due motivi mettevano in discussione l’identificazione dell’imputato come autore del reato.
2. Violazione del ragionevole dubbio: Si contestava il mancato rispetto del canone del “ragionevole dubbio”.
3. Diniego delle attenuanti e dosimetria della pena: Il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e criticava la quantificazione della pena.
La Decisione e le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti in toto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione di genericità e aspecificità dei motivi d’appello, che non sono riusciti a scalfire l’impianto logico-giuridico della sentenza impugnata.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
I giudici di legittimità hanno analizzato separatamente i motivi, evidenziandone le carenze.
Per quanto riguarda i primi due motivi, relativi all’identificazione e al ragionevole dubbio, la Corte li ha definiti affetti da genericità. Essi, infatti, erano privi di una reale correlazione con l’apparato argomentativo della Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado aveva chiaramente indicato le fonti di prova che, in modo univoco, attribuivano la condotta illecita al ricorrente. Il ricorso, invece di contestare puntualmente tali fonti, si è limitato a riproporre dubbi generici.
Anche il terzo motivo, riguardante le attenuanti e la pena, è stato giudicato aspecifico. Il ricorrente non si è rapportato criticamente con la motivazione della Corte di merito. Quest’ultima aveva giustificato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la personalità negativa dell’imputato, gravato da numerosi e specifici precedenti penali. Inoltre, la Corte d’Appello aveva già contenuto la pena al minimo, tenendo conto dell’aumento per la recidiva qualificata. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso non ha offerto argomenti specifici in grado di incrinarla.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: un ricorso, per essere ammissibile, deve essere una critica puntuale e argomentata della decisione che si intende impugnare, non una mera riproposizione delle proprie tesi. La genericità e l’aspecificità dei motivi non solo rendono l’impugnazione inefficace, ma comportano anche conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Per gli operatori del diritto, questo rappresenta un monito a formulare atti di impugnazione che dialoghino concretamente con le motivazioni del giudice precedente, pena l’inammissibilità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e aspecifici, ovvero non si confrontavano criticamente e in modo puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche basandosi sulla personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi plurimi e specifici precedenti penali, ritenendo tale elemento ostativo alla concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22712 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a RIVA DEL GARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che h confermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa, mitigando il trat sanzioNOMErio;
rilevato che i primi due motivi che censurano il giudizio di responsabilità revocando i dubbio l’identificazione del prevenuto quale autore del reato e il rispetto del canone ragionevole dubbio sono affetti da genericità in quanto privi di correlazione con l’appa argomentativo della sentenza impugnata, che a pag. 5 ha richiamato le fonti che militano univocamente per l’attribuibilità della condotta illecita al ricorrente;
considerato che il terzo motivo che lamenta il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e l dosimetria della pena è aspecifico in quanto non si rapporta criticamente alla motivazion reiettiva della Corte di merito che a pag. 5 ha valorizzato in senso ostativo la nega personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti specifici, segnalando il contenimen al minimo della pena irrogata al netto della recidiva ex art. 99,comma 3, cod.pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024
La Consigliera estensore
Il Presidente