Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
Con l’ordinanza n. 22329/2024, la Corte di Cassazione torna a ribadire un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione si basa su censure vaghe e non circostanziate, il suo esito è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile. Questo provvedimento offre spunti importanti sia su questioni procedurali, come la riapertura delle indagini, sia sui requisiti sostanziali che un ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Milano, ha presentato ricorso per cassazione basando la sua difesa su tre motivi principali:
1. Un vizio procedurale: sosteneva che le indagini a suo carico fossero state riaperte senza la necessaria autorizzazione del giudice, dopo una precedente archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato.
2. Una critica alla motivazione: contestava la contraddittorietà e l’illogicità della sentenza d’appello riguardo alla sua responsabilità penale, in particolare per quanto concerneva l’individuazione da parte di un testimone.
3. Una richiesta di revisione della pena: invocava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una rideterminazione della sanzione, anche in relazione all’aumento per la continuazione tra i reati.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto in toto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi puntuale di ciascun motivo, evidenziando come nessuno di essi superasse la soglia di ammissibilità richiesta dalla legge.
La Riapertura delle Indagini Dopo l’Archiviazione per Ignoti
Sul primo punto, la Cassazione ha chiarito, richiamando una consolidata giurisprudenza (incluse le Sezioni Unite), che l’autorizzazione alla riapertura delle indagini non è necessaria quando il procedimento penale era stato archiviato unicamente perché gli autori del reato erano rimasti sconosciuti. In questi casi, ciò che conta è l’aspetto formale: se l’archiviazione è motivata dall’impossibilità di identificare un colpevole, le indagini possono ripartire non appena emergono nuovi elementi a carico di una persona specifica, senza ulteriori passaggi burocratici.
La Genericità delle Censure sulla Responsabilità e sulla Pena
I motivi secondo e terzo sono stati giudicati inammissibili per la loro genericità. La Corte ha sottolineato che il ricorso non può limitarsi a esprimere un dissenso generico rispetto alla decisione impugnata. È necessario, invece, che l’imputato enunci e argomenti in modo specifico i rilievi critici, indicando con precisione quali parti della motivazione siano errate, illogiche o contraddittorie. Nel caso di specie, il ricorrente non ha adeguatamente sviluppato le sue critiche né riguardo all’identificazione testimoniale né riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti, rendendo impossibile per la Corte un esame di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Corte si concentra sul concetto di “autosufficienza” del ricorso. Un’impugnazione in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti. È un controllo di legittimità, volto a verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Per questo, il ricorrente ha l’onere di presentare censure specifiche, che si confrontino direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni della difesa o a contestare genericamente la valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento, poiché non attinge al vero scopo del giudizio di Cassazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per la difesa: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata perizia tecnica. Non basta essere in disaccordo con una sentenza di condanna. È indispensabile individuare vizi di legge o difetti di motivazione specifici e dimostrarli con argomentazioni puntuali e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo conferma la condanna, ma comporta anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del condannato. La decisione ribadisce l’importanza di una difesa tecnica e mirata, consapevole dei limiti e delle finalità del giudizio di legittimità.
Quando è richiesta l’autorizzazione del giudice per riaprire un’indagine penale?
Secondo la sentenza, l’autorizzazione alla riapertura delle indagini non è richiesta quando il procedimento è stato precedentemente archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del reato. Conta solo l’aspetto formale della precedente archiviazione.
Perché un motivo di ricorso può essere considerato ‘generico’ dalla Corte di Cassazione?
Un motivo è considerato generico quando non enuncia né argomenta in modo specifico i rilievi critici verso la decisione impugnata. Una semplice affermazione di contraddittorietà o illogicità, senza un confronto puntuale con le ragioni di fatto e di diritto della sentenza, non è sufficiente e porta a un ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22329 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso di natura processuale è manifestamente infondato alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui ove l indagini di un procedimento penale si siano chiuse con l’archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, non è richiesta l’autorizzazione a riapertura delle indagini, contando solo l’aspetto formale della questione (Sez. 1, n. 42518 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283686, che risulta conforme al più risalente orientamento tracciato da Sez. U, n. 13040 del 28/03/2006, Ignoti);
ritenuto che il secondo motivo, che contesta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità d ricorrente, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, con particolare riguardo alla individuazione effettuata dal teste COGNOME (cfr. fgg. 7), considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si invoca il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio anche con riferimento agli aumenti per continuazione, è generico poiché afferente a punti della decisione sorretti da sufficiente e non illogic motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consigliere Estensore