Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37645 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37645 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME MINUTILLO TURTUR
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Erice il DATA_NASCITA Parte civile: COGNOME NOME avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte (con allegata nota spese) nell’interesse della parte civile NOME COGNOME pervenute per via telematica alla Cancelleria di questa Corte in data 27 ottobre 2025 con le quali si Ł chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dell’imputato, con conferma delle statuizioni civili e liquidazione delle spese per il presente grado di giudizio.
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza in data 1 dicembre 2023 del Tribunale di Trapani, ha assolto l’imputato da due reati allo stesso contestati (capi A e B della rubrica delle imputazioni) ed ha confermato la penale responsabilità del COGNOME in elazioni ai reati di concorso in rapina (capo C), in furto aggravato (capo E), evasione (capi G e H) e calunnia (capo I), ritenendo la continuazione tra gli stessi e procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 628 cod. pen. per avere la Corte di appello respinto tutte le prospettazioni difensive relative ad un atteggiamento remissivo dell’imputato e l’assenza di concorso dello stesso nel reato di rapina di cui al capo C della rubrica delle imputazioni;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alle altre imputazioni difettando la condizione di procedibilità con riguardo al reato di furto, nonchØ difettando le condotte tenute dal COGNOME ad integrare i contestati reati di evasione;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521, 546, comma 1, lett. e), 123 cod. proc. pen. e 133 e 62 cod. pen. per non avere ritenuto i Giudici di merito di riconoscere all’imputato le circostanze
Ord. n. sez. 15300/2025
attenuanti generiche;
Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta, nei quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai vari reati per i quali Ł intervenuta l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, sono generici per indeterminatezza perchØ privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano specificamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che , in ogni caso, detti motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Considerato poi che il terzo motivo di ricorso, già sostanzialmente ritenuto generico dalla stessa Corte di appello e relativo alle sole circostanze attenuanti generiche non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato in presenza (v. pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile NOME COGNOME, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l’importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 04/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME
Il Presidente NOME COGNOME